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Interpello

Risposta n. 241 del 15/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l'istante, la sola proprietà della pertinenza non impedisce il nuovo beneficio, perché la Nota II-bis ostativa riguarda solo "altra casa di abitazione" e non immobili di categoria diversa; quindi può applicarsi l'aliquota del 2% e il credito d'imposta.

Nuovo acquisto "prima casa" dopo vendita dell'abitazione agevolata, mantenendo solo il garage pertinenziale.

Il quesito

L'istante chiede se, vendendo l'abitazione già acquistata con i benefici "prima casa" ma mantenendo la sola pertinenza C/6, possa riacquistare entro 12 mesi un'altra abitazione beneficiando di nuovo dell'agevolazione "prima casa" e del credito d'imposta ex articolo 7, legge n. 448/1998.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che la pertinenza C/6 non sia ostativa al nuovo acquisto agevolato, poiché i requisiti della Nota II-bis si riferiscono ad altra casa di abitazione e non a unità immobiliari non abitative. Conferma quindi la fruibilità dell'agevolazione "prima casa" e del credito d'imposta, se rispettate le condizioni di legge.

Agevolazione "prima casa" con mantenimento della sola pertinenza

L'interpello riguarda una coppia di coniugi in separazione dei beni che aveva acquistato nel 2001, in quote del 50% ciascuno, un'abitazione catastalmente A/2 con i benefici "prima casa" e, nel 2013, un garage C/6 destinato a pertinenza della medesima abitazione, anch'esso agevolato. I coniugi intendono vendere l'abitazione originaria e conservare il solo garage, per poi acquistare entro 12 mesi una nuova abitazione, sempre in comproprietà al 50%.

Quesito del contribuente

L'istante chiede se, in presenza della sola pertinenza rimasta in proprietà, sia possibile riacquistare un'altra abitazione usufruendo nuovamente dell'agevolazione "prima casa" e del credito d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Soluzione interpretativa proposta

La contribuente sostiene che il possesso della sola pertinenza non sia di ostacolo al beneficio, poiché la Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte I, del TUR fa riferimento esclusivamente alla titolarità di "altra casa di abitazione". Poiché il garage C/6 non è un'abitazione, verrebbero meno le cause ostative previste dalle lettere b) e c) della Nota II-bis. Ne deriverebbe la possibilità di applicare l'imposta di registro al 2% e di ottenere il credito d'imposta.

Normativa richiamata

L'Agenzia richiama:

  • la Nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR);
  • la definizione di case di abitazione non di lusso, individuate nelle categorie catastali A, esclusa A/10, con esclusione di A/1, A/8 e A/9;
  • l'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

L'Agenzia ricorda che l'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'immobile agevolato e che queste possono essere acquistate anche con atto separato rispetto all'abitazione principale.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia distingue le condizioni ostative previste dalla Nota II-bis:

  • la lettera b) impedisce il beneficio se l'acquirente è titolare, nel Comune in cui si trova l'immobile da acquistare, di diritti reali su un'altra casa di abitazione;
  • la lettera c) impedisce il beneficio se l'acquirente è titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti reali su un'altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa".

Nel caso esaminato, poiché i coniugi venderanno l'abitazione agevolata e conserveranno soltanto il garage C/6, l'Agenzia osserva che non saranno più titolari di una "altra casa di abitazione". La sola detenzione di un'unità immobiliare non abitativa, pur se pertinenziale e già acquistata con agevolazione, non integra la causa ostativa, perché natura e destinazione d'uso sono diverse da quelle di una casa di abitazione.

Credito d'imposta per il riacquisto

L'Agenzia richiama anche l'articolo 7 della legge n. 448/1998, che riconosce un credito d'imposta a chi, dopo aver venduto un immobile acquistato con i benefici "prima casa", ne riacquisti un'altra casa di abitazione non di lusso entro un anno, sempre ricorrendo le condizioni della Nota II-bis. Il credito spetta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA pagata sul precedente acquisto agevolato e, in ogni caso, non può superare l'imposta dovuta sul nuovo acquisto agevolato.

Conclusioni operative

L'Agenzia condivide la soluzione dell'istante e conclude che, nella fattispecie descritta, è possibile:

  • fruire nuovamente dell'agevolazione "prima casa" per il nuovo acquisto, con imposta di registro al 2%;
  • beneficiare del credito d'imposta ex articolo 7 della legge n. 448/1998.

La condizione essenziale è il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla Nota II-bis al momento del nuovo acquisto.

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