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Sentenza

Sentenza n. 7111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta ter) n. 06408/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio per l’ampliamento abusivo dell’unità immobiliare, adottato da Roma Capitale il 12 maggio 2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva chiesto il condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004 per l’ampliamento dell’immobile, con incremento dichiarato di 43,00 mq di superficie utile residenziale, 96,00 mq di superficie non residenziale e 165,12 mc di volumetria. Roma Capitale aveva respinto l’istanza rilevando la presenza di vincoli paesaggistici relativi ai fossi, di parziale inedificabilità e di tutela delle falde idriche. In primo grado il ricorrente aveva dedotto che il vincolo fosse relativo e che dovesse essere acquisito il parere dell’autorità preposta; aveva inoltre contestato l’applicabilità dell’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004 perché l’immobile non ricadeva in un parco e sostenuto che il vincolo fosse sopravvenuto sia rispetto alla realizzazione dell’abuso sia rispetto alla domanda di sanatoria. In appello ha criticato il rigetto delle censure sull’omesso parere e sul difetto di motivazione, anche per la divergenza tra preavviso e diniego, e ha riproposto la censura relativa alla mancata considerazione del motivo sulla collocazione fuori da un parco, lamentando omessa pronuncia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Lazio n. 6408/2024. Ha ritenuto che l’intervento, comportando nuova superficie e nuova volumetria, costituisca un abuso maggiore (categoria 1, 2 o 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003), non condonabile in base al c.d. terzo condono quando realizzato su area vincolata, anche se il vincolo comporta soltanto inedificabilità relativa. Per tale abuso non occorre acquisire il parere dell’autorità preposta al vincolo, richiesto invece per gli abusi minori sanabili; il diniego è vincolato e, ai fini della motivazione, sono sufficienti la descrizione dell’opera e il richiamo al vincolo. Ha inoltre ritenuto che l’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004 precluda la sanatoria anche quando il vincolo sia sopravvenuto rispetto all’abuso e alla domanda, e che la disposizione non limiti la preclusione agli immobili ricadenti nei parchi. La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il TAR aveva esaminato il motivo al capo IV.2 della sentenza, non specificamente contestato in appello. La Corte ha dichiarato assorbito il profilo preliminare di possibile inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità, decidendo comunque nel merito. Spese del grado a carico dell’appellante, liquidate in euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003

    Secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, nell’ambito del c.d. “terzo condono” di cui alla l. n. 326 del 2003, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 (gli “abusi maggiori”), realizzati su immobili soggetti a vincoli, a prescindere dal fatto che (ed anche se) si tratta di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti inedificabilità assoluta dell’area.

    Il terzo condono esclude la sanatoria degli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati anche quando il vincolo comporti soltanto inedificabilità relativa; il parere dell’autorità preposta al vincolo è previsto per gli abusi minori che possono invece essere sanati.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    Quanto all’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, richiamato nel provvedimento impugnato, esso ha introdotto un regime ancora più restrittivo rispetto a quello contemplato dalla normativa statale, prevedendo che anche il vincolo sopravvenuto rispetto all’abuso ( e alla domanda di sanatoria) determini la non condonabilità dell’opera abusiva (Cons. Stato, sez. VII, n. 4805 del 2026).

    La norma regionale preclude il condono anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, compresi i casi in cui il vincolo sia sopravvenuto alla domanda di sanatoria; la preclusione per gli abusi maggiori in area vincolata non è limitata alle aree ricomprese nei parchi.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Le censure sono infondate, sicché è possibile prescindere dal profilo afferente all’inammissibilità delle medesime per difetto di specificità in quanto integranti una mera reiterazione di quelle di primo grado, in violazione dell’art.101, comma 1, c.p.a.

    Il giudice può prescindere dalla questione di inammissibilità dei motivi d’appello per difetto di specificità quando li ritenga comunque infondati nel merito.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono, gli abusi maggiori consistenti in nuova superficie o nuova volumetria non sono sanabili se realizzati su un’area gravata da vincolo, anche quando questo comporti soltanto inedificabilità relativa e l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica.
  • Per gli abusi maggiori non sanabili in area vincolata, il diniego di condono è vincolato: non è necessario acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e, quanto alla motivazione, sono sufficienti la descrizione dell’opera e l’indicazione del vincolo.
  • La disciplina regionale laziale richiamata nella decisione esclude la sanatoria anche quando il vincolo sia sopravvenuto alla realizzazione dell’abuso o alla presentazione della domanda; la preclusione non è circoscritta agli immobili situati all’interno di un parco.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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