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Sentenza

Sentenza n. 12680/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202515637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 64/2024 del Tribunale di Rieti, sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (destinatario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 64/2024, pubblicata il 10 maggio 2024, pronunciata dal Tribunale di Rieti, sezione Lavoro. Nel corso del giudizio è stata depositata una dichiarazione dalla quale risultava l’integrale adempimento dell’Amministrazione agli obblighi derivanti dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’integrale adempimento della sentenza azionata aveva fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, in considerazione del fatto che l’Amministrazione aveva adempiuto dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione agli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale azionato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando l’amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o, comunque, tenendo conto della condotta processuale; può essere disposta una compensazione parziale per l’adempimento intervenuto in corso di causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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