Cassazione Penale, Sentenza n. 22830/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa (commessa il 05/01/2015) e di ricettazione (commessa in data antecedente e prossima al 05/01/2015), sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso l'effetto della recidiva qualificata (reiterata specifica infraquinquennale) quale circostanza aggravante a effetto speciale. Il ricorrente ha dedotto che detta recidiva era stata contestata in riferimento ad entrambi i delitti e che, essendo aggravante a effetto speciale, avrebbe dovuto allungare i termini prescrizionali (sia il minimo ex art.157 che il massimo ex art.161 considerando l'interruzione), facendo così ritenere non ancora estinti i reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la recidiva qualificata era stata contestata formalmente soltanto in relazione al reato di truffa (capo a) e non anche al reato di ricettazione (capo b), per cui non poteva essere applicata a quest'ultimo; di conseguenza il Tribunale ha correttamente calcolato il termine prescrizionale della ricettazione in dieci anni (pena massima 8 anni aumentata di un quarto ex art.161, secondo comma, secondo il ragionamento del Collegio), maturato il 05/01/2025, prima della sentenza del 09/01/2025; (ii) per la truffa, dato che la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale era stata contestata e computata, l'aumento per l'aggravante va applicato sulla pena massima stabilita per il reato concreto (tre anni), portandola a cinque anni (aumento di due terzi ex art.99, quarto comma). Tuttavia si applica la regola subordinata dell'art.157, primo comma (seconda parte) che fissa comunque un tempo non inferiore a sei anni; l'interruzione per decreto di citazione a giudizio comporta l'aumento di due terzi del tempo di sei anni ex art.161, secondo comma, sicché il termine prescrizionale è di dieci anni: anche tale termine è maturato il 05/01/2025. Per entrambe le fattispecie il Tribunale ha correttamente dichiarato l'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale criterio di censura per il motivo di ricorso (inzitazioni di inosservanza o errata applicazione di norme di diritto da parte del giudice del merito).
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Regola sull'aumento della pena per determinate circostanze aggravanti: la Corte ha applicato l'aumento previsto (nel caso, l'aumento di due terzi sulla pena massima del reato di truffa) per determinare la pena massima aggravata da cui ricavare il termine prescrizionale quando l'aggravante è stata correttamente contestata.
art. 157 cod. pen.
comunque un tempo non inferiore a sei anni
Stabilisce i termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto applicabile, per il reato di truffa aggravato dalla recidiva, la regola subordinata che fissa comunque un tempo non inferiore a sei anni, da utilizzare per il calcolo della prescrizione quando la pena massima aumentata rimanga sotto tale soglia.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Disciplina l'effetto dell'interruzione della prescrizione (per esempio con il decreto di citazione a giudizio) sul ricalcolo del termine prescrizionale mediante aumento di una determinata frazione; la Corte lo ha applicato per aumentare il termine base (sei anni o la pena massima aumentata) nella determinazione del termine effettivo di prescrizione.
Massime di principio
- La recidiva (circostanza inerente alla persona) per essere applicata deve essere contestata in modo preciso e riferita al singolo reato: se non è formalmente contestata relativamente a un determinato capo non può essere introdotta in sentenza per quel capo.
- Se la recidiva è contestata in calce a più imputazioni, può essere considerata riferita a ciascuna di esse solo se i reati sono strettamente collegati tra loro (concorso formale o materiale, stessa data o stessa indole) e ciò risulta chiaramente dall'imputazione.
- Per le aggravanti a effetto speciale l'aumento deve essere operato sulla pena massima prevista per il reato consumato o tentato concretamente contestato; per reati la cui pena massima resta inferiore a sei anni, opera comunque la regola subordinata di art.157 che fissa un termine prescrizionale non inferiore a sei anni.
- L'interruzione della prescrizione (es. decreto di citazione a giudizio) comporta l'aumento del termine prescrizionale secondo le percentuali previste dalla norma applicabile, e ciò va calcolato dopo aver determinato il termine di riferimento (pena massima aumentata o il minimo di sei anni, a seconda dei casi).
- In fase di impugnazione per prescrizione è essenziale verificare (i) la corretta contestazione formale delle circostanze aggravanti per ciascun capo e (ii) il corretto ordine logico di applicazione delle norme che determinano la pena massima aggravata e i conseguenti effetti sui termini prescrizionali.
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