Sentenza n. 8786/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 42807 del 24.03.2025) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 24 marzo 2025 una domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Deduceva che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, non aveva adottato alcun provvedimento espresso, impedendole anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito per resistere; il Ministero dell’Università e della Ricerca non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da attivarsi entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine generale senza adozione di un provvedimento espresso contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione documentale, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso integrano il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
- Ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- Nella conclusione del procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali estere, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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