Cassazione Penale, Sentenza n. 42321/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato in gran parte la condanna per bancarotta patrimoniale distrattiva e altri reati (per Aiuto anche bancarotta documentale, operazioni dolose e ricorso abusivo al credito). Disetti e Rubbi hanno censurato la responsabilità penale sostenendo che le somme trasferite erano giustificate (provvigioni, operazioni commerciali riconducibili a terzi, o conti intestati a società), che non vi era prova della conoscenza dello stato di decozione e che la decisione si fondava su una mera riferibilità dei conti. Aiuto ha contestato il travisamento della prova, di non essersi concretamente occupato dell'attività societaria nonostante la carica formale di amministratore, e la valutazione negativa delle circostanze attenuanti generiche legata alla sua dipendenza da alcol e stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Aiuto Antonio perché il reato è estinto per la morte dell'imputato (decesso 10/10/2021). I ricorsi di Disetti e Rubbi sono stati dichiarati inammissibili: preliminarmente per violazione del termine/processo di notifica (ricorso inviato oltre il termine e precedenti invii a PEC errata) e, in subordine, per motivi di merito ritenuti generici o manifestamente infondati (la Cassazione ha confermato che la Corte territoriale ha dato motivazione logica e non contraddittoria circa l'assenza di giustificazioni plausibili per i trasferimenti e circa la responsabilità degli "extranei" che hanno volontariamente apporto alla condotta distrattiva). Conseguentemente Disetti e Rubbi sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita i motivi che possono essere sollevati in Cassazione; i ricorsi di merito che richiedono rivalutazione dei fatti sono preclusi in sede di legittimità
art. 24, comma 6-sexies, decreto-legge n.137/2020 conv. nella legge 176/2020
Prevede l'inammissibilità degli atti trasmessi telematicamente se inviati a indirizzo PEC errato; utilizzata per dichiarare inammissibili i ricorsi trasmessi a PEC sbagliata
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di irrogare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per la misura di euro 3.000,00
art. 216, comma 1, n.1, legge fallimentare
Regola la bancarotta fraudolenta per distrazione: la perdita ingiustificata di patrimonio integra l'evento tipico; la Corte territoriale ha fatto leva sull'onere probatorio del fallito di giustificare i trasferimenti
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato: la Cassazione annulla senza rinvio per estinzione quando sussiste il decesso intervenuto prima della decisione definitiva.
- La regolarità formale della notifica/trasmissione telematica è essenziale: invii a PEC errata o fuori termine possono determinare l'inammissibilità del ricorso a prescindere dal merito.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione dei fatti: la Corte di Cassazione verifica la corretta applicazione del diritto e la motivazione, ma non sostituisce il giudizio di merito; motivazioni logiche e non contraddittorie del giudice di merito sono difficilmente sindacabili.
- Per le fattispecie di bancarotta distrattiva, l'onere di giustificare trasferimenti ingiustificati grava sul soggetto che afferma la liceità dell'operazione; l'assenza di giustificazioni plausibili può integrare il reato anche in assenza della prova formale di conoscenza del dissesto da parte dell'"extraneus".
- Il concorso dell'"extraneus" nella bancarotta richiede la volontarietà dell'apporto alla condotta distrattiva con consapevolezza della pericolosità per i creditori; non è necessario provare una specifica conoscenza del dissesto, ma elementi che rendano ragionevole la previsione del danno alla massa creditoria.
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