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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41546/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Firenze in sede di rinvio relativa alla confisca di beni riconducibili al profitto dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione e di contraffazione/produzione di borse recanti il marchio "Hermès Paris". Il ricorrente deduceva (i) violazione degli artt. 240 e 474‑bis c.p. e vizio di motivazione nella determinazione del profitto illecito, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe utilizzato un metodo arbitrario, travisato il perito e imputato il profitto ai conti personali senza adeguata verifica delle presunte fonti lecite, e (ii) errore nella estensione temporale del profitto calcolato anche per gli anni anteriori al 2004 (ossia dal 2002), nonostante le indagini e le risultanze di primo grado avessero collocato l'inizio della produzione contraffatta dal 2004 e l'associazione dal 2009, con conseguente possibile prescrizione per i periodi più remoti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto il primo motivo, confermando la correttezza del criterio adottato dalla Corte d'appello che, avvalendosi della perizia, ha quantificato il profitto in relazione alle somme entrate nei conti della società Medford e nei conti personali di Covelli e della moglie Chen non giustificate in contabilità e nelle dichiarazioni fiscali, nonché ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni per includere la somma di euro 600.000 emersa da intercettazioni. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione del profitto relativo agli esercizi 2002-2003, perché la Corte d'appello non ha fornito adeguata motivazione sul perché abbia esteso il periodo accertativo ad anni anteriori al 2004. La Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen. (associazione a delinquere)

    Norma che configura l'associazione per delinquere come fatto tipico; la pronuncia utilizza l'accertamento dell'esistenza dell'associazione come quadro fattuale per la determinazione del profitto illecito derivante dall'attività organizzata di contraffazione

  • art. 474‑bis cod. pen.

    Consente la confisca delle 'cose' utilizzate per la commissione del reato; la Corte ha precisato che la confisca deve essere limitata alla parte dell'immobile effettivamente utilizzata per l'attività illecita e non può estendersi indiscriminatamente all'intero bene senza specifico accertamento della pertinenza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci)

    Richiamata per la nozione di 'profitto' del reato, inteso come vantaggio derivante in via diretta e immediata dalla commissione del reato; la sentenza conferma che la quantificazione del profitto deve basarsi su elementi concreti e può ricomprendere proventi non giustificati risultanti dai conti e dalla contabilità

Massime di principio

  • La confisca del profitto richiede una quantificazione motivata e basata su elementi concreti (perizia, conti, documentazione): il giudice deve indicare i criteri adottati e il nesso causale tra reato e incremento patrimoniale
  • Le somme rinvenute sui conti personali o societari possono essere considerate profitto illecito se non trovano giustificazione nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali; spetta al giudice di merito valutare le prove e la Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo vizi di motivazione
  • La confisca di beni immobili utilizzati per il reato va limitata alla porzione effettivamente adibita all'attività illecita o a beni direttamente pertinenti al reato; non è ammissibile la confisca integrale senza specifico accertamento della pertinenza
  • L'estensione temporale del profitto deve essere adeguatamente motivata: se la Corte pone a base della quantificazione un periodo anteriore a quello accertato in primo grado o dalle indagini, deve spiegare le ragioni e gli elementi probatori che giustificano l'anticipazione cronologica
  • Le deduzioni difensive su presunte fonti lecite di reddito devono essere specifiche e provate; mere affermazioni generiche non bastano a escludere la qualificazione come profitto illecito delle somme non giustificate
  • Quando la quantificazione del profitto presuppone valutazioni tecnico‑contabili complesse, è opportuno l'uso di una perizia; tuttavia la perizia deve essere chiara sui criteri di calcolo (es. costi imputati, periodi considerati) e il giudice deve darne conto nella motivazione

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