Sentenza del 04/10/2018 n. 6869 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Ente impositore - Dichiarazione fiscale errata - Attività liquidatoria - Soggetto contribuente - Ricevimento avviso bonario - Domanda riesame - Avvenuta proposizione - Ente impositore - Reiezione implicita - Ruolo esecutivo - Cartella pagamento - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima. L'ente impositore non poteva procedere validamente alla formazione del ruolo e alla riscossione senza chiarire le ragioni del rigetto della domanda di riesame proposta dal contribuente, soprattutto dopo l'avviso bonario e l'avvio dell'attività istruttoria. La pretesa è stata quindi annullata o comunque dichiarata non esigibile nella forma contestata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità della cartella di pagamento, sostenendo che l'ente impositore, dopo aver ricevuto la domanda di riesame presentata in seguito all'avviso bonario, non avesse svolto l'istruttoria in modo adeguato né esplicitato le ragioni del rigetto, seppure implicito, delle contestazioni. La pretesa tributaria era quindi ritenuta non adeguatamente motivata e non validamente definita prima della formazione del ruolo esecutivo.
Norme richiamate
Art. 2697 del Codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel caso esaminato, l'ente impositore doveva quindi dimostrare la correttezza e la legittimità della pretesa, nonché l'esito motivato dell'istruttoria conseguente alla domanda di riesame.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta una domanda di riesame dopo aver ricevuto un avviso bonario, l'ente impositore deve esaminarla e rendere conoscibili le ragioni dell'eventuale rigetto, anche se implicito.
- La formazione del ruolo esecutivo e l'emissione della cartella non possono prescindere dalla verifica delle contestazioni tempestivamente sollevate dal contribuente.
- L'assenza di una spiegazione sulle ragioni per cui l'ente ha disatteso il riesame può compromettere la legittimità della successiva cartella di pagamento.
- In caso di contestazione, l'amministrazione deve fornire la prova dei presupposti della pretesa tributaria e della correttezza dell'attività liquidatoria.
- La presentazione di un'istanza di riesame non comporta automaticamente l'annullamento dell'imposta, ma impone all'ente un esame effettivo e una risposta sufficientemente motivata prima di procedere alla riscossione.
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