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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Trust - Costituzione - Applicazione dell'imposta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione del beneficiario è stata accolta: egli non può essere considerato soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione del trust, perché in tale fase non si verifica alcun trasferimento o arricchimento immediato a suo favore. L'imposizione non può quindi essere anticipata rispetto al momento in cui il beneficio patrimoniale viene effettivamente attribuito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto di non essere legittimato passivamente rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni applicata alla costituzione del trust. Al momento della costituzione, infatti, il beneficiario non riceve alcun trasferimento patrimoniale né un beneficio immediato, ma dispone soltanto di una mera aspettativa. La decisione distingue inoltre l'imposta sulle successioni e donazioni dalla diversa imposta sui vincoli di destinazione prevista dall'art. 2, comma 47, della L. 286/2006, ritenuta una vera e propria imposta autonoma sugli atti costitutivi di tali vincoli.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, Legge n. 286/2006

    L'attuale formulazione dell'art. 2, comma 47, L. 286/2006 evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court gli atti che costituiscono vincoli di destinazione.

    La norma viene interpretata come istitutiva di un'autonoma imposta sui vincoli di destinazione, distinta dall'imposta sulle successioni e donazioni. Le due forme di imposizione non devono quindi essere automaticamente sovrapposte.

  • Imposta sulle successioni e donazioni

    L'imposta presuppone un effettivo trasferimento patrimoniale o un beneficio economicamente rilevante. Nel trust, la mera individuazione del beneficiario e la costituzione del vincolo non determinano necessariamente un'immediata attribuzione imponibile.

Massime di principio

  • Nella costituzione di un trust, il beneficiario non è automaticamente soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni se non riceve ancora beni, diritti o un beneficio patrimoniale concreto.
  • La semplice aspettativa del beneficiario, in assenza di un trasferimento effettivo, non equivale a un arricchimento immediatamente tassabile.
  • Occorre distinguere tra l'eventuale imposta autonoma sui vincoli di destinazione e l'imposta sulle successioni e donazioni: la qualificazione dell'atto e il momento in cui si verifica l'effettivo trasferimento sono determinanti.
  • In situazioni analoghe, l'imposizione dovrebbe essere verificata considerando il momento dell'attribuzione effettiva dei beni al beneficiario, non soltanto quello della costituzione del trust.

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