Cassazione Civile, Ordinanza n. 03716/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento recuperando maggiore IVA e contestando, da un lato, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% a fatture emesse nell'ambito di due permute aventi ad oggetto terreni edificabili e unità immobiliari da realizzare e, dall'altro, la deduzione di costi ritenuti non documentati e la conseguente detrazione dell'IVA relativa. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio sul primo tema e accolto quello della contribuente sul secondo. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della tabella IVA, sostenendo che l'aliquota agevolata non fosse applicabile alla cessione di beni futuri, perché i beni dovevano essere fisicamente esistenti; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione, assumendo che la CTR avesse annullato in toto i rilievi sui costi nonostante l'esame documentale avesse riguardato solo una parte delle contestazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ma per una ragione giuridica diversa da quella dedotta dall'Agenzia: ha ritenuto che, pur essendo astrattamente applicabile l'aliquota agevolata anche a case di abitazione non ultimate, nel caso concreto mancasse il requisito soggettivo richiesto dalla norma, poiché i cessionari dei beni da costruire erano società commerciali e quindi non destinatari della tutela dell'accesso all'abitazione cui è finalizzata l'agevolazione. Ha invece rigettato il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR sui costi era esistente e non apparente, avendo il giudice di merito esaminato analiticamente le riprese devolute, mentre una parte della ripresa originaria era stata già annullata in autotutela. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al primo motivo e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente limitatamente alla ripresa IVA con aliquota agevolata. Le spese di merito sono state compensate integralmente, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della ricorrente soccombente sul punto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, Tabella A, Parte III, n. 127-undecies
L'aliquota IVA agevolata si riferisce alle case di abitazione non di lusso, anche non ultimate, ma richiede che l'operazione sia coerente con la finalità abitativa protetta dalla norma e con il requisito soggettivo del beneficiario.
art. 11 d.P.R. n. 633/1972
La permuta, in ambito IVA, va considerata come pluralità di operazioni autonome, ciascuna soggetta alla propria disciplina quanto a presupposti, base imponibile e aliquota.
art. 1552 c.c.
Richiamato per il confronto con la nozione civilistica di permuta, che in ambito fiscale risulta ampliata dall'art. 11 del d.P.R. n. 633/1972.
art. 13 L. n. 408/1949
È indicato come parametro per qualificare gli immobili come abitazioni non di lusso, in coerenza con il programma negoziale di edificazione.
art. 16 d.P.R. n. 633/1972
È la norma di riferimento per l'applicazione dell'aliquota ridotta, letta in combinazione con la tabella IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
Massime di principio
- In materia IVA, la permuta deve essere scomposta in più operazioni autonome, ciascuna delle quali va valutata separatamente quanto a presupposti impositivi, base imponibile e aliquota applicabile.
- L'aliquota IVA agevolata per le case di abitazione non di lusso può, in astratto, applicarsi anche a beni non ancora ultimati, purché dal titolo emerga con chiarezza la destinazione del bene da costruire a unità abitativa non di lusso.
- L'agevolazione non spetta se manca il requisito soggettivo del cessionario quando la norma è finalizzata a tutelare l'accesso all'abitazione: il beneficio non può essere riconosciuto a soggetti che, per loro natura, non sono fruitori della tutela abitativa.
- La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto diversa da quella espressamente prospettata, purché la questione si fondi sui fatti allegati dalle parti e non sia coperta da giudicato interno.
- La motivazione è censurabile solo se mancante o meramente apparente; se il giudice di merito ha esaminato analiticamente i rilievi devoluti, il motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c. non è fondato.
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