Cassazione Civile, Sentenza n. 19936/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla restituzione di somme prelevate da un conto corrente UBS di titolarità congiunta dei coniugi De Paola Giuseppe e Del Din Marcellina. Dopo le morti, Gioacchino Del Din (con procura poi inefficace) ha prelevato l'intero saldo e trasferito metà ad Alberto Del Din. De Paola Mario, erede di Giuseppe, ha chiesto la restituzione della quota ereditaria; Tribunale e Corte d'appello gli hanno riconosciuto il recupero e hanno condannato solidalmente i convenuti, quantificando la somma dovuta in un quarto del saldo. Alberto Del Din ha impugnato in cassazione, deducendo principalmente che l'azione di petizione ereditaria non può essere usata per recuperare beni fungibili (denaro) né per agire nei confronti di un terzo che abbia ricevuto la somma dal percettore del pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha affermato che, nel caso di pagamento operato dalla banca dopo la morte del correntista a favore di un soggetto non legittimato, si applica l'art.1189 c.c. e l'azione spettante all'erede è quella di condictio indebiti ex art.2033 c.c., esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento (accipiens) e non anche contro colui al quale tale somma sia stata poi trasferita dal percettore. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata nella parte indicata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato. Il secondo motivo è dichiarato assorbito. La Corte di rinvio dovrà anche decidere sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 1189 c.c.
Applicabile al pagamento effettuato dalla banca all'apparente titolare dopo la morte: il debitore (banca o altro) che paga in buona fede al creditore apparente è liberato nei confronti del creditore vero; tuttavia il vero creditore può agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore del pagamento
art. 2033 c.c.
La condictio indebiti è l'azione esperibile dall'erede/creditore vero per ottenere la restituzione delle somme indebitamente ricevute: il soggetto passivamente legittimato è il destinatario del pagamento indebito (accipiens)
art. 2038 c.c.
Norma speciale che riguarda la restituzione in caso di consegna di cosa determinata e della sua successiva alienazione a terzi; ha carattere derogatorio e va interpretata restrittivamente, non estendibile ai casi generali di denaro fungibile trasferito
art. 533 c.c.
Definisce il contenuto dell'asse ereditario; la Corte sottolinea che, nel caso di depositi, l'attivo ereditario è costituito dal credito verso la banca e non dal denaro fisicamente depositato
art. 534 c.c.
Insieme con l'art.533, rilevante per delimitare quali beni possono essere oggetto di petizione ereditaria; la Corte ha escluso che l'azione di petizione possa essere genericamente usata per recuperare denaro fungibile
art. 1282 c.c.
Richiamata in primo grado per la presunzione relativa alla titolarità del conto congiunto; utilizzata dalle corti di merito per quantificare la quota, ma non incide sul principio di recupero dei beni fungibili
art. 1834 c.c.
Richiama la natura del deposito bancario: con la consegna il denaro diventa proprietà della banca e al cliente si sostituisce un diritto di credito verso la banca
art. 1153 c.c.
Citato rispetto al titolo idoneo ad interrompere l'azione recuperatoria dell'erede (es. acquisto per usucapione o altro titolo): la Corte di merito aveva ritenuto inesistente un titolo idoneo per paralizzare l'azione
art. 331 c.p.c.
Norma sul processo di impugnazione in causa inscindibile; la Corte ha chiarito che non si applica di regola al processo con condanne solidali se non sussistono i presupposti
art. 332 c.p.c.
Norma sull'integrazione del contraddittorio in appello: la Corte ha osservato che, ove necessario, si sarebbe applicata ma che l'eventuale integrazione è ormai superflua per la decadenza degli altri intimati
art. 327 c.p.c.
Richiamato in relazione ai termini per proporre impugnazioni tardive: la mancata impugnazione da parte degli intimati può portare alla decadenza e rendere superflua l'integrazione del contraddittorio
art. 360 c.p.c. comma 1 n.3
Fondamento normativo del motivo di cassazione relativo a violazione di legge e falsa applicazione (il ricorso deduceva violazione di norme codicistiche sull'azione di petizione)
art. 14 Preleggi
Principio di interpretazione rigorosa delle norme derogative (richiamato per esigere interpretazione restrittiva dell'art.2038 c.c.)
art. 1292 c.c.
Richiamato nel secondo motivo (omissione di pronuncia) poi dichiarato assorbito
art. 112 c.p.c.
Richiamato insieme all'art.1292 c.c. con riferimento all'omessa pronuncia su motivo d'appello
Massime di principio
- L'azione di petizione ereditaria non è lo strumento adeguato per recuperare denaro fungibile materialmente prelevato: nei depositi bancari l'eredità comprende il credito verso la banca, non il denaro fisico.
- Se la banca paga a un creditore apparente dopo la morte del correntista, si applica l'art.1189 c.c.: il debitore che paga in buona fede è liberato, mentre l'erede può agire per la condictio indebiti ex art.2033 c.c. solo contro il percettore del pagamento (accipiens).
- Il terzo che ha ricevuto dal percettore del pagamento la somma trasferita non è automaticamente responsabile verso l'erede: la responsabilità del terzo richiede presupposti specifici (es. acquisto con conoscenza della mancata legittimazione o fattispecie disciplinate dall'art.2038 c.c., che vale solo per cose determinate).
- Nei casi di denaro o beni fungibili la tutela dell'erede sarà in genere di natura personale (credito), non reale; azioni reali come la rivendicazione o la petizione hanno limiti quando l'oggetto non è individualmente determinato.
- In contenziosi successori occorre valutare attentamente chi sia il soggetto passivamente legittimato alla restituzione: spesso è necessario citare il percettore diretto del pagamento e non solo i beneficiari successivi.
- Procedimentalmente, in presenza di condanne solidali e parti decedute, va verificata la necessità e la possibilità di integrazione del contraddittorio in appello o in cassazione, tenendo conto delle decadenze processuali degli intimati.
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