Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1338/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 2173/2025 del 13 maggio 2025 del Tribunale Ordinario di Milano sez. Lavoro,

Giustizia amministrativa202503515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza del commissario ad acta per la propria sostituzione nell'esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme dovute in forza di una sentenza del giudice ordinario del lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel precedente giudizio di ottemperanza il TAR aveva accolto il ricorso e assegnato al Ministero un termine di 120 giorni per effettuare integralmente i pagamenti dovuti, nominando, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico quale commissario ad acta. Il commissario nominato ha chiesto di essere sostituito, sostenendo di non avere competenza istituzionale, poteri di vigilanza sui dirigenti scolastici né disponibilità dei pertinenti capitoli di spesa. Ha richiamato l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 275/1999, secondo cui i provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale scolastico sarebbero devoluti alle istituzioni scolastiche presso cui il dipendente presta o ha prestato da ultimo servizio. Ha inoltre dedotto che le risorse economiche sarebbero nella disponibilità di altre Direzioni generali e che i pagamenti richiederebbero il visto di regolarità amministrativa e contabile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di sostituzione e ha confermato la nomina del commissario ad acta. Ha chiarito che, ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il commissario è un ausiliario del giudice, nominato per sostituirsi all'amministrazione e assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale; non è un organo straordinario dell'amministrazione e i suoi poteri non derivano dall'ufficio ricoperto nell'amministrazione di appartenenza, ma direttamente dal comando contenuto nella pronuncia da eseguire. Pertanto, egli può adottare ogni misura concretamente idonea e conforme al giudicato, anche al di fuori delle regole che disciplinano ordinariamente l'azione degli organi amministrativi sostituiti. Il commissario deve provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove necessario, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e al reperimento materiale delle somme. L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento. Il TAR ha inoltre precisato che le determinazioni commissariali devono essere adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato e che eventuali inerzie possono rilevare sul piano della responsabilità erariale.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.a.

    il commissario ad acta ha natura di ausiliario del giudice

    La disposizione concorre a qualificare il commissario ad acta come ausiliario del giudice, non come organo dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    sostituirsi all'amministrazione

    Il commissario è nominato per assicurare l'esecuzione del giudicato mediante sostituzione all'amministrazione inadempiente.

  • art. 24 Cost.

    La nomina e i poteri del commissario sono funzionali all'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 113 Cost.

    La funzione commissariale garantisce l'attuazione della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 6 CEDU

    Il commissario ad acta è strumento di effettività dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

  • art. 13 CEDU

    La funzione commissariale contribuisce a rendere effettivo il rimedio giurisdizionale.

  • art. 14, comma 1, d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

    La disciplina dell'autonomia e della gestione del rapporto di lavoro scolastico non limita i poteri che il commissario esercita direttamente in forza del giudicato.

  • art. 21 l. 15 marzo 1997, n. 59

    L'autonomia delle istituzioni scolastiche non esclude l'esercizio dei poteri commissariali fondati sulla pronuncia giudiziale.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123

    Gli adempimenti di regolarità amministrativa e contabile non costituiscono, secondo il provvedimento, un impedimento alla realizzazione del pagamento dovuto in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza è un ausiliario del giudice e non un organo, neppure straordinario, dell'amministrazione sostituita.
  • I poteri del commissario ad acta derivano direttamente dal comando contenuto nella pronuncia giurisdizionale da eseguire e non dalla titolarità dell'ufficio ricoperto nell'amministrazione di appartenenza.
  • Per assicurare l'effettiva attribuzione del bene della vita riconosciuto dal giudicato, il commissario ad acta può adottare ogni misura conforme alla decisione e concretamente idonea alla sua esecuzione, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall'amministrazione inadempiente.
  • Quando il giudicato impone il pagamento di somme, il commissario ad acta deve curare, ove occorra, l'allocazione in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle risorse.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • L'attività del commissario ad acta è vincolata esclusivamente all'esecuzione del giudicato; l'inerzia nell'attuazione degli ordini impartiti può assumere rilievo ai fini della responsabilità erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.