Cassazione Civile, Sentenza n. 3075/2020 del 10/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto, ai sensi della L. n. 92 del 2012, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con una società di trasporti a decorrere dal 1° gennaio 2014, sostenendo di avere iniziato in quella data a svolgere attività di camionista in coppia con la moglie. Il 10 gennaio 2014 era stato stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con patto di prova di novanta giorni; il lavoratore affermava di essere stato allontanato verbalmente il 10 marzo 2014 senza giustificazione, mentre la società aveva ricondotto il recesso al mancato superamento della prova. Il Tribunale di Bari, prima nella fase sommaria e poi in opposizione, aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 25 maggio 2018, aveva rigettato il reclamo, ritenendo non dimostrata la subordinazione nel periodo anteriore al contratto e osservando, anche sulla base delle allegazioni del lavoratore, che la prestazione era consistita in un unico viaggio, benché lungo e articolato in più tappe, senza stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, continuità della prestazione ed effettiva eterodirezione. Il lavoratore ha proposto dieci motivi di ricorso per cassazione. I primi cinque denunciavano l’omesso esame o l’errata valutazione di fatti e prove relativi all’attività svolta, tra cui lo scambio del rimorchio, la guida in multipresenza con la moglie, i dati del cronotachigrafo, la mancata ammissione di richieste di esibizione documentale e il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche. Il sesto motivo contestava, sotto il profilo sostanziale e motivazionale, l’esclusione della subordinazione, sostenendo anche che le norme sull’autotrasporto avrebbero introdotto una presunzione legale di lavoro subordinato in caso di irregolarità nell’impiego del mezzo. Il settimo motivo censurava la ritenuta natura novativa del contratto del 10 gennaio 2014; l’ottavo deduceva la nullità del patto di prova; il nono la nullità del termine; il decimo, in via subordinata, contestava la validità del contratto a termine anche nell’ipotesi in cui il rapporto fosse stato costituito fin dal 1° gennaio 2014. Il ricorso menzionava inoltre la quantificazione della retribuzione globale di fatto, ma non formulava su tale punto una specifica doglianza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il sesto motivo, ritenendo che le norme invocate in materia di autotrasporto, pur potendo comportare sanzioni amministrative e l’applicazione delle sanzioni previste per il lavoro dipendente, non stabiliscano una presunzione legale di subordinazione né amplino la fattispecie dell’art. 2094 c.c. Anche nel trasporto su strada la subordinazione va accertata in concreto, considerando stabile inserimento nell’organizzazione produttiva, continuità della prestazione ed effettiva eterodirezione. La valutazione delle modalità di svolgimento del rapporto compete al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; nel caso concreto, l’accertamento che la prestazione dedotta era consistita in un unico viaggio non è stato efficacemente censurato. I motivi dal primo al quinto sono stati dichiarati inammissibili: miravano sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove e la motivazione, senza il necessario confronto tra le ragioni fattuali delle decisioni di primo grado e d’appello richiesto per superare la preclusione della doppia conforme; inoltre, la prova delle circostanze allegate era ininfluente, perché la decisione d’appello aveva escluso la subordinazione anche assumendo vere le allegazioni del lavoratore. I motivi dal settimo al decimo sono stati dichiarati inammissibili perché riguardavano la motivazione sussidiaria sulla natura novativa del successivo contratto e presupponevano l’esistenza del rapporto subordinato anteriore, che non era stata validamente contestata; tale accertamento negativo era sufficiente a sorreggere la decisione. Le osservazioni sulla retribuzione globale di fatto sono state ritenute inconferenti, non essendo state formulate come motivo di ricorso. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, poiché la società intimata non aveva svolto attività difensiva in Cassazione. È stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Anche in ipotesi di guida irregolare di automezzi da trasporto si deve dunque ritenere che il giudice mantenga il proprio potere di accertare la subordinazione (o, come in questo caso, la sua mancanza).
La disciplina dell’autotrasporto invocata dal lavoratore non estende la fattispecie legale della subordinazione e non introduce una presunzione legale: l’esistenza del rapporto subordinato resta soggetta all’accertamento giudiziale in concreto.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/2005
Non è possibile ricavare da questa frase, nè dalle altre norme invocate dal ricorrente, la volontà di stabilire una presunzione legale di subordinazione, perchè la norma si limita, senza ambiguità, a far salvo il regime sanzionatorio pertinente in tema di rapporto di lavoro dipendente, ma non contiene alcun elemento che possa condurre ad estendere il perimetro della fattispecie legale di cui all’art. 2094 c.c., ovvero a stabilire presunzioni legali di subordinazione.
Il richiamo alle sanzioni previste per il lavoro dipendente, in caso di irregolarità nell’autotrasporto, fa salvo il regime sanzionatorio ma non comporta né una presunzione di subordinazione né l’ampliamento della relativa fattispecie.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In questi casi, per evitare l’ipotesi di inammissibilità prevista dalla detta disposizione, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della decisione di appello e dimostrare che esse sono diverse tra loro (tra molte, Cass., n. 10897 del 2018).
Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, la censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente confronti le basi fattuali delle due decisioni e dimostri che sono differenti; in mancanza, la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In quanto si vogliano intendere questi profili come denuncia di un vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuovo testo, va rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la decisione di prime cure, per cui si verte in un caso di “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5.
La denuncia di omesso esame, quando le decisioni di merito sono conformi, deve rispettare l’onere di comparazione previsto per la doppia conforme; non è sufficiente richiamare singoli elementi fattuali senza dimostrare la diversità delle rispettive basi decisorie.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, quando dovuto.
Massime di principio
- Le disposizioni che, in caso di irregolarità nell’autotrasporto, richiamano le sanzioni previste per il lavoro dipendente non introducono, per ciò solo, una presunzione legale di subordinazione né modificano i requisiti dell’art. 2094 c.c.; il giudice deve accertare in concreto la natura del rapporto.
- Per qualificare come subordinata l’attività di autotrasporto occorre valutare le concrete modalità di svolgimento della prestazione, con particolare riguardo allo stabile inserimento nell’organizzazione produttiva, alla continuità della prestazione e all’effettiva eterodirezione. La prestazione di guida può essere resa tanto in regime autonomo quanto in regime subordinato.
- La sporadicità dell’attività e l’affidamento di compiti saltuari, secondo indicazioni di massima e con facoltà del lavoratore di accettarli o meno, sono elementi idonei a escludere la subordinazione, in quanto indicativi della mancanza di eterodirezione e di stabile inserimento nell’organizzazione aziendale.
- La qualificazione del rapporto sulla base delle modalità concrete di attuazione compete al giudice di merito; la relativa valutazione non è censurabile in cassazione se correttamente e adeguatamente motivata.
- In presenza di una decisione d’appello conforme a quella di primo grado, il ricorrente che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e dimostrarne la diversità; altrimenti la censura è inammissibile.
- La contestazione delle prove è inammissibile o comunque inconferente quando la decisione impugnata fonda l’esclusione del rapporto anche assumendo come vere le circostanze allegate dal ricorrente e decide sulla loro insufficienza a integrare gli elementi della subordinazione.
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