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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3067/2020 del 10/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindacato)

La controversia

La controversia nasceva dal diniego della società datrice di lavoro di consentire un’ora di assemblea retribuita, convocata per il 9 ottobre 2014 dai soli componenti della RSU eletti nelle liste dell’organizzazione sindacale ricorrente. Il Tribunale aveva escluso la condotta antisindacale e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 661/2016, depositata il 23 dicembre 2016, aveva confermato tale esito, ritenendo che il principio maggioritario previsto dall’art. 7 della Parte Seconda, Sezione Seconda, del T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 si applicasse a tutte le materie di competenza della RSU, compresa l’indizione delle assemblee. Con un unico motivo, il sindacato ha denunciato la violazione degli artt. 4, 5 e 7 del T.U. del 2014, in relazione agli artt. 19 e 20 della legge n. 300 del 1970. Ha sostenuto che il diritto di indire assemblee spetta anche ai singoli componenti della RSU, in quanto subentrati ai dirigenti delle RSA nell’esercizio delle prerogative sindacali, e che l’interpretazione resa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13978 del 2017 sull’accordo interconfederale del 1993 era applicabile anche al T.U. del 2014.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo e cassato la sentenza impugnata, rilevando che gli artt. 4 e 5 del T.U. del 2014, letti sistematicamente e in coordinamento con l’art. 20 della legge n. 300 del 1970, riconoscono il diritto di indire assemblee anche al singolo componente della RSU, purché eletto nelle liste di un sindacato effettivamente rappresentativo nell’azienda ai sensi dell’art. 19 della medesima legge, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013. Il principio maggioritario regola le decisioni collegiali della RSU, ma non impedisce al singolo componente di esercitare prerogative sindacali individuali che non comportano decisioni vincolanti per gli altri. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per l’applicazione del principio di diritto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla Rappresentanza)

    In particolare, la ricostruzione esegetica sistematica degli artt. 4 e 5 T.U. consente di ritenere assolutamente compatibile la natura di organismo a funzione collegiale della RSU con la legittimazione (anche) della singola RSU a chiedere l’assemblea, come chiaramente delineato dalla L. n. 300 del 1970, art. 20 e previsto dal T.U. 2014, art. 4, comma 5.

    Le disposizioni riconoscono la compatibilità tra la funzione collegiale della RSU e la legittimazione del singolo componente a chiedere un’assemblea, quale prerogativa sindacale individuale.

  • art. 7 dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla Rappresentanza)

    Invero, l’aggiunta, all’art. 7 (avente la rubrica “Decisioni”) del T.U. del 2014, dell’esplicito riferimento al principio maggioritario (con contestuale rinvio alla Parte Terza del T.U.), conferma la natura di organismo a funzione collegiale della RSU, la quale dunque assume il principio di maggioranza quale criterio di espressione del principio democratico nel momento decisionale, senza che tale caratteristica precluda al singolo il mero esercizio di diritti che non importano decisioni vincolanti nei confronti degli altri.

    Il principio maggioritario disciplina le decisioni della RSU in quanto organismo collegiale, ma non preclude al singolo componente l’esercizio di diritti sindacali che non costituiscono decisioni vincolanti per gli altri.

  • art. 20 della legge n. 300 del 1970

    Come è noto, inoltre, la L. n. 300 del 1970, art. 20 prevede che l’indizione dell’assemblea può avvenire “singolarmente o congiuntamente” da parte delle RSA di cui al precedente art. 19.

    Il diritto di indire l’assemblea può essere esercitato singolarmente o congiuntamente; tale prerogativa, nel sistema del T.U. del 2014, spetta anche al singolo componente della RSU nei presupposti indicati dalla Corte.

  • art. 19 della legge n. 300 del 1970

    Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla Rappresentanza, applicabile ratione temporis), deve essere interpretato nel senso che il diritto d’indire assemblee, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 20 rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purchè questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 19 quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

    La prerogativa individuale di indire assemblee spetta al componente della RSU eletto nelle liste di un sindacato effettivamente rappresentativo nell’azienda, secondo l’art. 19 come risultante dalla sentenza costituzionale n. 231 del 2013.

Massime di principio

  • Nel regime del T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, il diritto di indire assemblee previsto dall’art. 20 della legge n. 300 del 1970 spetta anche al singolo componente della RSU, purché eletto nelle liste di un sindacato effettivamente rappresentativo nell’azienda ai sensi dell’art. 19 della stessa legge, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.
  • Il principio maggioritario regola l’assunzione delle decisioni collegiali della RSU, ma non esclude l’esercizio individuale di prerogative sindacali che non comportano decisioni vincolanti per gli altri componenti.

Come è indicizzato

RamiLavoro

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