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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3078/2020 del 10/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La società datrice di lavoro intimava al dipendente, con comunicazione anticipata del 25 giugno 2013, poi inviata il 16 luglio e ricevuta il 17 luglio 2013, il licenziamento disciplinare per avere stampato il 24 maggio 2013, alle ore 16:50, presso la filiale in cui lavorava e utilizzando il computer di un collega, un file contenente informazioni riservate. Il Tribunale di Oristano, nella fase sommaria, respingeva la domanda del lavoratore; in sede di opposizione ex L. 92/2012 revocava l’ordinanza, annullava il licenziamento e disponeva la reintegrazione. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 215/2018, accoglieva il reclamo della società, riformava integralmente la decisione e confermava il licenziamento, condannando il lavoratore alle spese. Il lavoratore proponeva quindici motivi di ricorso. I primi tredici contestavano, sotto diversi profili processuali e sostanziali, la valutazione degli indizi e delle prove sulla provenienza dell’ordine di stampa, sull’orario di invio e di stampa, sulla presenza del dipendente nella stanza del collega, sull’accessibilità del computer e sulla conoscenza del documento; denunciavano inoltre violazioni degli artt. 115, 116, 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 329 e 132 c.p.c., dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., e delle norme sul licenziamento. Il quattordicesimo motivo lamentava l’erronea interpretazione della disciplina collettiva e il mancato rispetto della tipizzazione delle condotte sanzionabili; il quindicesimo denunciava motivazione apparente sull’inquadramento del fatto nelle ipotesi collettive.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso. Dichiara inammissibili i primi tredici motivi: le censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non individuavano un uso di prove estranee o una violazione dei limiti legali di valutazione, ma sollecitavano una diversa valutazione del materiale istruttorio; le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. non indicavano un fatto storico decisivo omesso secondo i requisiti richiesti; le critiche alla motivazione non dimostravano una sua obiettiva carenza; le denunce relative agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. miravano a sostituire alla ricostruzione fattuale della Corte d’appello una diversa lettura delle prove, non consentita in cassazione. Rigetta nel merito il quattordicesimo e il quindicesimo motivo: per la giusta causa la tipizzazione collettiva non vincola il giudice quanto alla valutazione di gravità e proporzionalità, pur costituendo un parametro, mentre non è possibile estendere le ipotesi espulsive oltre la disciplina collettiva quando questa escluda espressamente il licenziamento prevedendo una sanzione conservativa. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato la giusta causa in applicazione dell’art. 2119 c.c., ravvisando una gravissima violazione del dovere di fedeltà; il riferimento alla contrattazione collettiva era ulteriore sostegno della decisione. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.

    La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile per il solo fatto che il giudice di merito abbia valutato in modo non condiviso le prove; occorre dedurre l’impiego di prove non acquisite o disposte fuori dai limiti di legge, la disapplicazione di prove legali o la ricezione acritica come prova piena di elementi liberamente valutabili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    esso, come appunto riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, comma 1 n. 4, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è invocabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo; non consente di censurare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extr testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    Per dedurre utilmente il vizio di omesso esame, il ricorrente deve specificare il fatto storico, la fonte da cui risulta, le modalità e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    essi sussistono solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione al riguardo nè disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità ricorre solo quando manchi l’esplicitazione del criterio logico e non sia ricostruibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

    La censura di falsa applicazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta; la contestazione della ricostruzione concreta risultante dalle prove investe invece l’apprezzamento di merito e non può essere presentata come errore di diritto.

  • art. 2119 c.c.

    In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

    La giusta causa è valutata dal giudice alla luce delle circostanze concrete, oggettive e soggettive; la scala di valori della contrattazione collettiva orienta l’interpretazione della clausola generale, ma non vincola in via ordinaria la valutazione di gravità e proporzionalità.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

    In caso di rigetto del ricorso, quando ricorrono i presupposti processuali, deve essere dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare una valutazione probatoria ritenuta erronea: occorre indicare che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, disatteso prove legali oppure attribuito efficacia di prova piena, senza vaglio critico, a elementi soggetti a valutazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione.
  • Per dedurre in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto, il dato testuale o extratestuale che ne dimostra l’esistenza, come e quando sia stato discusso e perché il suo esame avrebbe condotto a un esito diverso.
  • La nullità per carenza di motivazione ricorre quando la pronuncia non esplicita il criterio logico che ha condotto alla decisione e non consente di ricostruire il percorso argomentativo; non basta una motivazione non condivisa o una contestazione della valutazione di merito.
  • La falsa applicazione di legge attiene alla ricognizione o interpretazione della fattispecie astratta; la critica alla ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle prove non può essere trasformata in un errore di diritto e resta soggetta ai limiti del sindacato di legittimità.
  • Nel giudizio sulla giusta causa, il giudice valuta gravità e proporzionalità della condotta considerando gli elementi concreti, oggettivi e soggettivi. Le previsioni collettive costituiscono un parametro per interpretare la clausola dell’art. 2119 c.c., ma, in via ordinaria, non vincolano la valutazione giudiziale; non possono tuttavia essere estese le ipotesi espulsive a condotte che la contrattazione collettiva abbia espressamente assoggettato a sanzione conservativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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