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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3076/2020 del 10/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Il datore di lavoro aveva licenziato il dipendente il 6 dicembre 2013, dopo aver appreso che questi era stato destinatario, il 15 novembre 2010, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per fatti extralavorativi, indicati nel ricorso come associazione per delinquere, crimine organizzato transnazionale ed evasione fiscale. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, risolto il rapporto alla data del recesso e riconosciuto sei mensilità ai sensi dell’art. 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori. In appello l’indennità era stata elevata a dodici mensilità, senza reintegrazione. La Cassazione, con sentenza n. 24259 del 2016, aveva cassato tale decisione e disposto il rinvio perché si verificassero la data di commissione dei fatti rispetto all’inizio del rapporto, il momento in cui il datore ne aveva conosciuto il contenuto completo e la loro concreta idoneità a ledere il vincolo fiduciario. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Napoli dichiarava illegittimo il licenziamento, lo annullava e ordinava la reintegrazione, con risarcimento pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e regolarizzazione previdenziale e assistenziale. La società proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 2119 c.c. e 1 della L. n. 604/1966, sostenendo che la gravità dei reati e il ruolo attivo del lavoratore fossero idonei a compromettere il rapporto fiduciario, anche considerando l’attività aziendale e le mansioni; 2) violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, della L. n. 300/1970, sostenendo che la tutela reintegratoria attenuata richiedesse l’insussistenza materiale del fatto e non la mancanza di elementi essenziali della giusta causa; 3) violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970 e dell’art. 2697 c.c., contestando l’attribuzione al datore dell’onere di provare la mancata conoscenza immediata della sentenza penale e la rilevanza attribuita al ritardo nella reazione datoriale.

La decisione

La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo: il giudice di rinvio aveva applicato il principio già fissato dalla precedente pronuncia di legittimità e, con motivazione congrua, escluso in concreto la lesione fiduciaria, rilevando che i fatti, pur gravi in astratto, erano estranei alle mansioni di portalettere e che il lavoratore era rimasto al proprio posto durante il processo penale senza misure cautelative. Accoglie il secondo motivo: la verifica della giusta causa e quella, distinta e successiva, relativa alla tutela applicabile non possono essere sovrapposte; una volta esclusa la giusta causa, occorre stabilire se il fatto materiale sussistente sia privo di illiceità ai fini dell’art. 18, comma 4, oppure ricada nelle altre ipotesi disciplinate dal comma 5. Nel caso di condotta extralavorativa costituente reato, commessa prima dell’instaurazione del rapporto, il carattere di illiceità ai fini del comma 4 va valutato non come responsabilità disciplinare per violazione degli obblighi di diligenza o fedeltà, ma in relazione al disvalore sociale oggettivo del fatto nel contesto aziendale, tenendo conto dell’autonomia tra giudizio penale e disciplinare. La Corte d’appello aveva invece collegato l’insussistenza del fatto al difetto degli elementi essenziali della giusta causa. Il terzo motivo è assorbito, essendo dipendente dalla soluzione della questione posta con il secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    L’indagine che avrebbe dovuto compiere la Corte territoriale, una volta esclusa la giusta causa del licenziamento, era quella di valutare se il fatto addebitato, certamente sussistente nella sua materialità, presentasse o meno quei caratteri di illiceità ovvero se rientrasse la fattispecie nell’ambito operativo delle “altre ipotesi” di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5, che giustifica, di contro, una tutela indennitaria forte ma non quella reintegratoria.

    La reintegrazione attenuata prevista dal comma 4 richiede, tra le ipotesi rilevanti, che il fatto materiale sussistente sia privo di illiceità secondo la valutazione pertinente al rapporto di lavoro; se il fatto è illecito ma non giustifica il licenziamento, la tutela va individuata nel comma 5.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    Nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle due condizioni previste dall’art. 18, comma 4 per accedere alla tutela reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero rientrante “tra le condotte punibili con ur9 sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”), dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5, ” da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale” (Cass. SS. UU. n. 30985 del 2017).

    Escluse la giusta causa o il giustificato motivo, il giudice deve verificare separatamente se ricorrono i presupposti tassativi del comma 4; quando questi mancano, si applica la tutela indennitaria forte del comma 5, che ha carattere generale.

  • art. 2119 c.c.

    In primo luogo deve accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo effettivamente la riforma del 2012 “modificato le norme sui licenziamenti individuali, di cui alla L. n. 604 del 1966, laddove stabiliscono che il licenziamento del prestatore non può che avvenire per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. o per giustificato motivo” (Cass. Sez. Un. 30985 del 2017).

    La riforma del 2012 non ha modificato la nozione sostanziale di giusta causa: la sussistenza della giustificazione espulsiva va accertata secondo le nozioni legali previgenti e costituisce un passaggio distinto dalla scelta della tutela.

  • artt. 2104 e 2105 c.c.

    In caso di condotta extralavorativa costituente reato, accertato successivamente con sentenza passata in giudicato, rilevante sul rapporto di lavoro a prescindere da apposite previsioni in tal senso del contratto collettivo e commesso quando il rapporto di lavoro non era ancora in essere, la verifica sul carattere di illiceità non deve essere rapportata alla responsabilità disciplinare, non configurandosi un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex art. 2104 e 2105 c.c., ma deve essere parametrata alla rilevanza giuridica che il comportamento del soggetto può rivestire, con riguardo al “disvalore sociale oggettivo del fatto commesso nel contesto del mondo dell’azienda”, in virtù di una non perfetta sovrapponibilità tra sistema penale e sistema disciplinare (stante la autonomia tra i due giudizi), onde evitare la conseguenza che ogni condotta, comunque accertata come reato, sarebbe illecita e, quindi, idonea a giustificare un licenziamento.

    Per fatti anteriori al rapporto non sussistono obblighi lavorativi di diligenza e fedeltà la cui violazione possa fondare responsabilità disciplinare. Ai fini della specifica valutazione di illiceità richiesta dall’art. 18, comma 4, rileva invece il disvalore sociale oggettivo del fatto nel contesto aziendale, senza automatica coincidenza tra reato e illecito disciplinare.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    La disposizione è richiamata soltanto nel terzo motivo, dichiarato assorbito; la Corte non ne offre un’applicazione o interpretazione.

  • art. 2697 c.c.

    La disposizione è richiamata soltanto nel terzo motivo, dichiarato assorbito; la Corte non ne offre un’applicazione o interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio sui licenziamenti disciplinari regolati dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il giudice deve svolgere in sequenza due valutazioni autonome: accertare anzitutto se sussista la giusta causa o il giustificato motivo; se la giustificazione espulsiva è esclusa, individuare poi la tutela applicabile verificando gli specifici presupposti della reintegrazione attenuata.
  • La nozione di fatto rilevante ai fini dell’art. 18, comma 4, non coincide con un fatto giuridico costruito attraverso la mancanza di elementi essenziali della giusta causa. La tutela reintegratoria attenuata può ricorrere anche quando il fatto materiale sussiste ma è privo del carattere di illiceità; se il fatto è sussistente e illecito, ma non integra una giustificazione del licenziamento né altra condizione reintegratoria prevista dal comma 4, opera la tutela indennitaria del comma 5.
  • Quando il licenziamento si fonda su una condotta extralavorativa costituente reato, commessa prima dell’instaurazione del rapporto e successivamente accertata con sentenza irrevocabile, il reato non determina automaticamente né la giusta causa né l’illiceità rilevante ai fini della tutela reintegratoria. La valutazione del carattere di illiceità ai sensi dell’art. 18, comma 4, deve considerare il disvalore sociale oggettivo del fatto nel contesto aziendale e mantenere distinta l’autonomia del giudizio penale da quella del giudizio disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causaLicenziamento disciplinare
IstitutiOnere della prova

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