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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3077/2020 del 10/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il datore di lavoro, titolare dell’impresa che svolgeva per conto del Comune il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, licenziò disciplinarmente il dipendente il 30 marzo 2013, dopo contestazioni del 20 e del 26 marzo 2013. Il Tribunale, nella fase sommaria del rito introdotto dalla L. n. 92/2012, dichiarò illegittimo il licenziamento ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, ritenendo che non fosse stata raggiunta la gravità richiesta dal CCNL per il licenziamento senza preavviso e che la condotta potesse essere sanzionata in via conservativa. In fase di opposizione, il giudice del lavoro annullò il licenziamento per insussistenza dei fatti contestati. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 630/2018 depositata il 19 giugno 2018, confermò tale decisione, precisando che l’insussistenza riguardava il fatto materiale nella sua dimensione ontologica e che i tratti salienti degli addebiti erano rimasti privi di prova. L’impresa propose ricorso per cassazione con tre motivi: sostenne, in primo luogo, che la mancata piena prova dei fatti non potesse determinare le conseguenze applicate; in secondo luogo, denunciò una contraddizione motivazionale perché la Corte d’appello avrebbe affermato la sussistenza dei gravi fatti del 26 marzo 2013, consistenti nell’interruzione dell’attività produttiva e nell’illecita occupazione del cantiere, senza valutarne l’idoneità a integrare giusta causa; in terzo luogo, dedusse che, anche esclusa la giusta causa, avrebbe dovuto applicarsi la tutela prevista dall’art. 18, comma 5, e non quella reintegratoria del comma 4, trattandosi, a suo avviso, di condotta disciplinarmente rilevante ma non grave. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano privi dell’indicazione dei parametri normativi e della tipologia di censura prevista dal codice di rito e che, nella sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre precisato che la decisione impugnata non aveva escluso la giusta causa in astratto, ma aveva ritenuto non provati gli elementi di aggressività e minaccia che avrebbero caratterizzato la condotta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non indicassero i parametri normativi e la tipologia del motivo di impugnazione entro cui formularsi, requisito necessario in un giudizio di legittimità a critica vincolata. Ha inoltre rilevato che le doglianze sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione. Il terzo motivo non coglieva la ratio della sentenza d’appello: questa non aveva stabilito che la condotta accertata fosse priva di giusta causa, ma che non erano stati provati gli elementi di aggressività e minaccia rilevanti per la qualificazione della condotta e che, quindi, il fatto contestato era insussistente sul piano ontologico. La Corte ha condannato il datore di lavoro alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, L. 20 maggio 1970, n. 300

    La Corte di appello di Catania, adita in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, confermava la pronuncia di prime cure specificando che la insussistenza atteneva al fatto materiale in sè, oggetto di contestazione degli addebiti, che era rimasto privo di supporto dimostrativo nei tratti salienti; conseguentemente la tutela applicabile era quella di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

    La tutela prevista dal comma 4 è stata applicata perché il giudice di merito aveva ritenuto insussistente il fatto materiale contestato, rimasto privo di prova nei suoi tratti salienti.

  • art. 18, comma 5, L. 20 maggio 1970, n. 300

    Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

    La Corte non ha esaminato nel merito la censura relativa alla scelta tra i commi 4 e 5; ha chiarito che la decisione impugnata si fondava sull’insussistenza ontologica del fatto contestato, non sulla sola mancanza di gravità di un fatto disciplinarmente rilevante.

  • art. 2119 c.c.

    Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

    La Corte ha precisato che gli elementi di aggressività e l’atteggiamento minaccioso nell’interlocuzione con un superiore, rilevanti per la qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 2119 c.c., erano stati ritenuti non provati dal giudice di merito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

    In caso di declaratoria d’inammissibilità, ricorrendone i presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un’impugnazione a critica vincolata: ciascuna censura deve essere ricondotta a una delle tipologie tassativamente previste e deve indicare il parametro normativo pertinente; l’assenza di tale individuazione può comportare l’inammissibilità del ricorso.
  • Non è consentito utilizzare il giudizio di cassazione per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito, quando la decisione sia adeguatamente motivata.
  • Quando la decisione di merito individua l’insussistenza del fatto disciplinare nella mancata prova dei suoi elementi materiali qualificanti, la censura che ragiona soltanto sulla diversa gravità disciplinare del fatto non coglie la ratio decidendi se non contesta quella valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione

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