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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3470/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

L’INPS ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 21 maggio 2014, che aveva confermato la decisione di primo grado riconoscendo la legittimità dell’autorizzazione ai versamenti volontari concessa all’assicurato e il suo diritto a rientrare nella salvaguardia prevista dall’art. 24, comma 14, del D.L. n. 201 del 2011. La controversia traeva origine da un verbale di conciliazione con il datore di lavoro, nel quale era stata convenuta la risoluzione consensuale del rapporto, previo collocamento in aspettativa non retribuita fino al 30 settembre 2012. I giudici di merito avevano ritenuto che la comune volontà delle parti fosse di considerare il rapporto cessato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, e che la data successiva indicata nel verbale fosse funzionale ai benefici previdenziali del fondo aziendale, senza effetti verso l’INPS. L’Istituto ha proposto due motivi, denunciando l’erronea interpretazione del verbale e la conseguente erronea attribuzione all’assicurato della qualità di beneficiario della clausola di salvaguardia. Il resistente ha eccepito l’inammissibilità per acquiescenza e per sopravvenuto giudicato esterno, producendo la sentenza del Tribunale di Ascoli del 30 marzo 2015, passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità dal 1° ottobre 2013 e condannato l’INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di acquiescenza: la spontanea esecuzione della pronuncia favorevole alla controparte non manifesta, da sola, in modo preciso e univoco la volontà di non impugnare. Ha invece accolto l’eccezione di sopravvenuto giudicato esterno. La sentenza definitiva del Tribunale di Ascoli aveva riconosciuto, tra le stesse parti e sulla base dei medesimi presupposti di fatto, il diritto dell’assicurato alla pensione dal 1° ottobre 2013; tale accertamento, costituendo premessa logica indispensabile della statuizione, precludeva il riesame dei punti comuni anche nel presente giudizio, pur avendo questo un diverso petitum. Di conseguenza, i motivi dell’INPS non sono stati esaminati nel merito e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. È stato escluso l’ulteriore contributo unificato, poiché l’inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso per effetto del giudicato esterno.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    La prima delle due eccezioni è infondata: costituisce infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale, per configurarsi in forma tacita, presuppone che l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, ciò che non può dirsi della spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla controparte, anche quando la riserva d’impugnazione non le venga resa nota, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (così, tra le tante, Cass. nn. 8537 del 2012, 698 del 2013).

    L’acquiescenza tacita richiede atti dai quali emerga in modo preciso e univoco la volontà di non contrastare gli effetti della sentenza; la mera esecuzione spontanea della pronuncia non è sufficiente.

  • art. 372 c.p.c.

    Premesso al riguardo che il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, trattandosi della regula iuris che, essendo destinata a conformare con carattere di stabilità il caso concreto, incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, con la conseguenza che i documenti che ne attestano la sussistenza rientrano nel novero di quelli producibili ex art. 372 c.p.c. (Cass. S.U. n. 13916 del 2006), e che, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi, il giudice di legittimità può direttamente accertarne l’esistenza e la portata con cognizione piena, tenendo conto che la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici (Cass. n. 21200 del 2009), deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale di Ascoli del 30.3.2015, passata in cosa giudicata, muovendo precisamente dai medesimi presupposti di fatto accertati nel giudizio culminato con la sentenza oggi qui impugnata, peraltro espressamente citata nella parte motiva, ha riconosciuto all’odierno controricorrente il diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal 1.10.2013, condannando l’INPS a versargli i ratei maturati e non riscossi.

    Il giudicato esterno sopravvenuto può essere rilevato in Cassazione; i documenti che ne comprovano l’esistenza sono producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    E per il medesimo motivo, deve escludersi che l’INPS sia tenuto al pagamento della somma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giacchè, come chiarito da questa Corte di legittimità, risiedendo la ratio della norma nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, il meccanismo sanzionatorio da essa previsto ha ragion d’essere per i casi di inammissibilità originaria del gravame, non anche per quelli di inammissibilità sopravvenuta (Cass. n. 13636 del 2015 e succ. conf.), quale deve ritenersi il giudicato esterno intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, che, precludendone l’esame, determina il venir meno dell’interesse ad impugnare (cfr. in tal senso Cass. n. 1829 del 2007).

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta, in particolare per un giudicato esterno formatosi dopo la proposizione dell’impugnazione; il meccanismo è riferito ai casi di inammissibilità originaria.

Massime di principio

  • L’acquiescenza tacita alla sentenza, che preclude l’impugnazione, presuppone un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare e dal quale questa rinuncia risulti in modo preciso e univoco; la spontanea esecuzione della pronuncia favorevole alla controparte, anche senza riserva d’impugnazione, non è di per sé sufficiente.
  • Il giudicato esterno può essere rilevato in sede di legittimità anche se sopravvenuto alla sentenza impugnata; i documenti che ne attestano la formazione sono producibili in Cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e la Corte può accertarne direttamente esistenza e portata.
  • Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto, il giudicato formatosi in uno preclude il riesame dell’accertamento relativo a una situazione giuridica o a un punto fondamentale comune, se tale accertamento costituisce premessa logica indispensabile della decisione, anche se il secondo giudizio ha petitum o finalità differenti.
  • L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, determinata da un giudicato esterno intervenuto dopo la proposizione dell’impugnazione, non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto per i casi di inammissibilità originaria.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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