Cassazione Penale, Sentenza n. 17532/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione con riferimento a cinque sentenze esecutive emesse dal Tribunale di Roma. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo l'esistenza degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso: omogeneità dei reati (principalmente contro il patrimonio, connessi anche reati di falso e possesso di strumenti atti allo scasso), contiguità cronologica (fatti commessi tra il 2 aprile e il 24 maggio 2018) e identiche finalità (reperimento di denaro per il sostentamento proprio e familiare).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento, anche in sede di esecuzione, di concreti indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione delle successive condotte) e che grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rigetto evidenziando la distanza temporale complessiva dei fatti (2015-2018), la mancanza di allegazioni specifiche circa un disegno criminoso unitario e l'inidoneità del mero bisogno economico a dimostrare una programmazione unitaria. Per tali ragioni la Corte ha confermato l'ordinanza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione alla procedura di esecuzione; la Corte osserva che, anche in sede esecutiva, l'applicazione della continuazione richiede verifica approfondita degli indici fattuali e che l'onere di allegazione spetta al condannato.
art. 81 cod. pen.
Disciplina del reato continuato: interpretata come richiedente l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" inteso come previa rappresentazione e deliberazione unitaria delle condotte, distinto dalla semplice propensione a delinquere o da un programma di vita delinquenziale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alle condizioni per escludere l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l'esclusione in questo caso.
Massime di principio
- La qualificazione come reato continuato richiede prova di un "medesimo disegno criminoso": l'agente doveva previamente rappresentarsi e deliberare unitariamente le varie condotte.
- In sede di esecuzione, valgono gli stessi principi del processo di cognizione: non basta la mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato per riconoscere la continuazione.
- Grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza di continuazione; deduzioni generiche o indici di abitualità non sono sufficienti.
- Il bisogno economico del reo, da solo, è inidoneo a dimostrare l'esistenza di una programmazione criminale unitaria; potrebbe piuttosto indicare una propensione o una scelta delinquenziale occasionale.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o aspecifico, può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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