Cassazione Civile, Ordinanza n. 10078/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasceva da una lite tra proprietari confinanti su una stradella posta al confine tra i rispettivi fondi. Il proprietario attore in primo grado chiedeva accertarsi la proprietà esclusiva della stradella e ordinarsi alla controparte di rimuovere un cancello da questa installato; contestualmente chiedeva accertarsi l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore del fondo della convenuta, da esercitarsi sulla stradella per una larghezza di due metri. La convenuta si opponeva e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà della stradella. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava nel merito, modificando solo il regime delle spese. In cassazione la soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulla domanda riconvenzionale di usucapione o, in subordine, di servitù di passaggio; 2) apparenza della motivazione, per l'uso di espressioni generiche e congetturali; 3) mancanza di motivazione, per asserita erronea lettura delle prove testimoniali e adesione acritica alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente esaminato e respinto nel merito le censure già proposte contro la decisione di primo grado, richiamando la consulenza tecnica d'ufficio e il materiale fotografico/aerofotogrammetrico per escludere che la stradella fosse stata munita di cancello in epoca risalente. Ha osservato che la ricorrente, con il primo motivo, chiedeva in realtà una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità; con il richiamo ai precedenti di legittimità ha ribadito che la valutazione di attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove rilevanti appartengono al giudice di merito. Quanto ai secondi due motivi, li ha ritenuti inammissibili o comunque manifestamente infondati, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente ma sufficiente a integrare il minimo costituzionale e a spiegare l'iter logico seguito, anche se per relationem rispetto alla decisione di primo grado. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, all'ulteriore importo ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, alla somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e respinto nel merito la questione devoluta.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi formalmente incardinati su violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non sussiste quando la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un percorso argomentativo comprensibile e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La denuncia di nullità per difetto di motivazione è infondata se la sentenza contiene una motivazione idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte richiama la proposta di definizione accelerata e, aderendovi, decide il ricorso dichiarandolo inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il procedimento in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non è configurato come fase autonoma di riesame della proposta accelerata.
art. 96 c.p.c.
Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applicano i commi terzo e quarto con condanna della parte soccombente a una somma ulteriore e a favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, né una diversa valutazione delle prove documentali o testimoniali.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della credibilità delle fonti di prova e della scelta delle risultanze probatorie più persuasive è riservata al giudice di merito, che non deve confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione o la domanda devoluta risultano comunque esaminate e respinte, anche implicitamente, nella motivazione della decisione.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione manchi in modo radicale o sia meramente apparente; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- La motivazione per relationem è legittima quando consente di ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice e raggiunga il livello minimo costituzionale di sufficienza.
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