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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01234/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice, assunta come autista soccorritore con inquadramento iniziale nell'Area A, posizione A2, aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa per differenze retributive, deducendo da un lato che il proprio inquadramento fosse sin dall'origine errato perché, alla luce della contrattazione collettiva applicabile, avrebbe dovuto essere collocata nell'Area B, posizione B1; dall'altro che, in concreto, aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuite, con conseguente diritto al maggior trattamento economico. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo corretta la ricostruzione dell'inquadramento e, quanto alle mansioni superiori, valorizzando solo in via generica una maggiore professionalità richiesta dall'Area B senza svolgere il giudizio trifasico. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione di diverse disposizioni contrattuali collettive e dell'art. 36 Cost., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente individuato la contrattazione rilevante, omesso il raffronto tra declaratorie e mansioni effettive e negato ingiustamente le differenze retributive richieste.

La decisione

La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha escluso che fosse fondata la censura relativa al preteso inquadramento originario in Area B: per il periodo anteriore la doglianza era apodittica e non spiegava perché l'inquadramento fosse errato; per il periodo successivo, alla luce di Cass. n. 20915/2019, la contrattazione integrativa non aveva operato una trasposizione automatica delle figure dall'Area A all'Area B, ma una nuova e più chiara definizione dei profili professionali. La Corte ha invece accolto la censura relativa alle differenze retributive per mansioni superiori, ritenendo che il Tribunale non avesse compiuto il necessario giudizio trifasico, né avesse confrontato correttamente le mansioni in concreto svolte con la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente (CCNL 2002-2005 e poi CCNL 2006-2009, con le rispettive contrattazioni integrative). Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per una nuova valutazione della domanda retributiva e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 209 l. fall.

    norma processuale posta a base dell'opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale; la Corte si pronuncia sul decreto reso sull'opposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    vizio denunciato per violazione di legge in relazione alla disciplina collettiva e costituzionale richiamata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi senza ripetizione estesa.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per affermare che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori rileva ai fini retributivi e non per il riconoscimento della superiore qualifica.

  • art. 40 d.lgs. n. 265 del 2011

    evocato come parametro rispetto al quale Cass. n. 20915/2019 ha escluso la nullità della disciplina contrattuale integrativa della Croce Rossa Italiana.

  • art. 22, comma 1, lett. a), contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001

    richiamato come limite della contrattazione integrativa, rispetto al quale la Corte esclude la trasposizione automatica tra aree.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto alla giusta retribuzione, ma non autonomamente valorizzato nella decisione finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede un accertamento comparativo tra mansioni svolte, livello rivendicato e declaratorie contrattuali applicabili nel tempo, secondo un giudizio trifasico che il giudice deve svolgere in modo analitico.
  • La contrattazione collettiva integrativa che ridefinisce i profili professionali non implica, di per sé, una ricollocazione automatica del personale tra aree diverse, salvo espressa previsione; per il riconoscimento di differenze economiche occorre verificare la concreta corrispondenza tra mansioni effettive e declaratorie vigenti.
  • In una controversia su mansioni superiori, il giudice deve distinguere chiaramente tra domanda di superiore inquadramento e domanda di sole differenze retributive: la prima può essere esclusa dalla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, mentre la seconda resta esaminabile nei limiti previsti dall'ordinamento.
  • La verifica delle mansioni superiori non può arrestarsi a formule generiche sulla maggiore professionalità del livello superiore, ma deve considerare abitualità, prevalenza, qualità, durata delle attività svolte e l'eventuale pienezza dei poteri e delle responsabilità connesse.
  • Nel pubblico impiego, i contratti collettivi applicabili sono conoscibili d'ufficio dal giudice; una volta allegati dal lavoratore mansioni, comparto e livello di inquadramento, spetta al giudice confrontare tali elementi con la disciplina collettiva tempo per tempo vigente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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