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Ordinanza

Ordinanza n. 245/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi relativa a lotti siti nel territorio comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, con ricorso integrato da motivi aggiunti, ha impugnato l’ordinanza comunale n. 76 del 16 giugno 2025, avente a oggetto il ripristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, la comunicazione di avvio del procedimento, le note di riscontro alle osservazioni dei segnalanti e la nota di integrazione documentale della CILA. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto dei motivi di illegittimità dedotti, poiché la decisione è limitata a questioni processuali sopravvenute.

La decisione

Alla camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato il decesso del proprio assistito. È stato inoltre rilevato il decesso del procuratore dell’Amministrazione resistente, con conseguente vulnus alla difesa tecnica dell’ente. Il TAR ha ritenuto che tali eventi imponessero l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 300 e 301 c.p.c. L’interruzione ha determinato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza anche direttamente all’Amministrazione presso il domicilio reale, così da consentirle di sanare la menomazione della difesa tecnica.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il verificarsi degli eventi previsti dalla disciplina processuale impone l’interruzione del processo.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina applicabile all’interruzione del processo per eventi riguardanti la parte.

  • art. 301 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina applicabile all’interruzione del processo per eventi riguardanti il procuratore.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il decesso della parte ricorrente impone la dichiarazione di interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 300 e 301 c.p.c.
  • Il decesso del procuratore dell’amministrazione resistente determina un vulnus alla difesa tecnica dell’ente e impone l’interruzione del processo, consentendo la successiva regolarizzazione della rappresentanza processuale.
  • L’interruzione del processo comporta il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare pendente, non essendo possibile proseguire la relativa fase in assenza della prosecuzione o riassunzione del giudizio.
  • Il provvedimento che dichiara l’interruzione deve essere comunicato all’amministrazione anche presso il domicilio reale, affinché essa sia posta in condizione di sanare la menomazione della difesa tecnica.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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