Sentenza n. 4990/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione nona) n. 5028/2025, resa tra le parti, pubblicata in data 3/7/2025, nell'ambito del giudizio RG n. 2743/2025 proposto per l’annullamento della deliberazione n. 701 del 1° aprile 2025 dell'Azienda resistente, con cui veniva conferito l’incarico gestionale di Direzione della U.O.S.D. "Psicologia Clinica", incardinata nel Dipartimento Salute Mentale, ad un medico psichiatra; delle deliberazioni n.1621 del 7/8/2024 e n. 1759 del 18/9/2024 della stessa Azienda; e, ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento per gli incarichi dirigenziali Area Dirigenza Medica e Veterinaria, approvato con deliberazione n. 515 del 2017 e del Regolamento in materia di regime delle incompatibilità e conflitti di interesse approvato con deliberazione n.1328 del 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di conferimento a un medico psichiatra dell'incarico gestionale di Direzione della U.O.S.D. Psicologia Clinica, unitamente agli atti della procedura selettiva e ai regolamenti aziendali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato la deliberazione di conferimento dell'incarico e gli atti presupposti, sostenendo che l'incarico dirigenziale relativo alla Psicologia clinica avrebbe dovuto essere riservato in via esclusiva agli psicologi e non essere accessibile anche ai dirigenti medici psichiatri. In primo grado erano stati dedotti anche vizi concernenti la comparazione tra i candidati e il difetto di motivazione sull'esclusione degli stessi. In appello l'associazione ha contestato la declaratoria di tardività del ricorso e la parziale inammissibilità per difetto di legittimazione, sostenendo che il proprio interesse sarebbe sorto soltanto con la pubblicazione della graduatoria o con l'esito finale della selezione, poiché l'avviso non prevedeva originariamente un espresso divieto di partecipazione degli psicologi. Ha inoltre ribadito di agire a tutela dell'intera categoria professionale, chiedendo l'annullamento della selezione e la riedizione della procedura riservata agli psicologi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto che, in base all'interesse concretamente dichiarato dall'associazione, la lesione non riguardasse la scelta del candidato risultato vincitore né la comparazione finale, ma la mancata riserva dell'incarico alla categoria degli psicologi. Tale lesione era già immediatamente percepibile con la deliberazione del 18 settembre 2024, che, anche a seguito della segnalazione dell'associazione, aveva esteso la partecipazione alla selezione ai dirigenti psicologi senza riservare loro l'incarico e aveva quindi mantenuto l'accesso anche ai dirigenti medici. L'interesse azionato dall'associazione, volto a tutelare l'esclusiva competenza degli psicologi e non la posizione di uno specifico candidato, era pertanto indipendente dall'esito della procedura. La mancata tempestiva impugnazione dell'atto indittivo ha reso tardivo il ricorso contro la deliberazione finale di conferimento. È stata inoltre confermata l'inammissibilità parziale delle censure relative alla comparazione dei candidati e al difetto di motivazione sull'esclusione degli stessi, per difetto di legittimazione dell'associazione rispetto a profili individuali della selezione. Il giudice non ha esaminato il merito delle ulteriori censure, divenuto precluso. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e 23 CCNL Area Sanità 2019-2021
La procedura interna per il conferimento degli incarichi gestionali di direzione delle unità operative semplici a valenza dipartimentale è stata indetta ai sensi di tali disposizioni.
art. 23, comma 11, CCNL Area Sanità 2019-2021
La disposizione è richiamata quale fonte dei criteri indicati nell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico.
Massime di principio
- Quando un'associazione rappresentativa di una categoria professionale agisce per ottenere la riserva esclusiva di un incarico pubblico a favore della categoria rappresentata, l'interesse a ricorrere si collega all'atto che consente la partecipazione anche a soggetti appartenenti ad altra categoria, e non all'esito finale della selezione.
- La lesione derivante dalla mancata riserva esclusiva di una procedura selettiva è immediatamente percepibile con la pubblicazione dell'atto indittivo che disciplina l'ambito soggettivo di partecipazione; tale atto deve essere impugnato tempestivamente, anche se la procedura non si è ancora conclusa.
- L'impugnazione dell'atto finale di conferimento dell'incarico non consente di contestare tardivamente le clausole dell'atto indittivo che avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente, quando queste incidono direttamente sull'interesse collettivo azionato.
- La legittimazione di un'associazione rappresentativa è delimitata dall'interesse collettivo della categoria e non si estende alle censure riguardanti la comparazione individuale dei candidati, la scelta del vincitore o l'esclusione di singoli partecipanti, salvo che l'associazione deduca e dimostri un autonomo interesse riferibile all'intera categoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →