Cassazione Penale, Ordinanza n. 26156/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto fosse estraneo ai limiti di impugnazione consentiti avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 2.800 di multa in relazione ai reati contestati. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto violazione degli artt. 129 e 546 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo la mancanza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nonostante il concordato. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammissibile solo per vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto a quanto concordato; doglianze non dedotte nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel concordato in appello le parti dispongono del trattamento sanzionatorio con un negozio processuale; il controllo di legittimità è limitato ai vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto a quanto concordato.
art. 129 c.p.p.
È stata dedotta la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità/proscioglimento, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non rientrante nei limiti del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 546 c.p.p.
È stata dedotta carenza di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso non era proponibile nei termini prospettati contro una sentenza resa in concordato in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per doglianze che incidano sulla validità del concordato stesso: formazione della volontà, consenso del pubblico ministero o difformità tra quanto concordato e quanto deciso.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione nel merito il contenuto dell'accordo processuale o per chiedere una diversa valutazione dei presupposti di proscioglimento, salvo il caso di illegalità della pena concordata.
- Il concordato in appello costituisce un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato tramite impugnazione ordinaria, se non nei limiti tassativi previsti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può determinare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.
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