Cassazione Civile, Sentenza n. 9711/2020 del 26/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un motociclista aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti a una caduta causata da un ampio avvallamento dell’asfalto, verificatasi in una data indicata come omissata nel testo, mentre percorreva la strada alla guida del proprio motoveicolo. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5551/2018, depositata il 10 settembre 2018, l’aveva invece accolta, riconoscendo la responsabilità dell’ente locale ai sensi dell’art. 2051 c.c., escludendo che la velocità moderata del motociclista integrasse caso fortuito e ponendo a carico della società appaltatrice della manutenzione l’obbligo di manlevare l’ente, nonché a carico della sua assicurazione l’obbligo di tenere indenne la società, detratta la franchigia. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso principale con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione: sosteneva che la società, indicata come contumace in appello, non avesse riproposto la domanda di garanzia e che la condanna alla manleva fosse quindi eccedente la domanda, invocando anche l’applicazione dell’art. 346 c.p.c. all’appellato contumace. L’ente locale ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: con i primi due ha contestato, rispettivamente, la valutazione del dovere di cautela del motociclista e la motivazione sull’invisibilità dell’avvallamento, anche in rapporto alle sue dimensioni e all’ora dell’incidente; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 2051, 2043 e 2697 c.c., sostenendo che il danneggiato non avesse provato la guida prudente, l’assenza di un proprio concorso causale e la pericolosità obiettiva dello stato dei luoghi.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della compagnia. La censura sulla mancata riproposizione della domanda di garanzia prospettava un errore percettivo revocatorio, da far valere con il rimedio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., e non con il ricorso per cassazione; non essendo stata impugnata per revocazione, la statuizione d’appello sulla riproposizione della domanda è divenuta definitiva. La contestazione basata sull’art. 346 c.p.c. risultava quindi inammissibile perché muoveva da un presupposto processuale ormai coperto da giudicato; la Corte ha inoltre precisato che l’art. 346 c.p.c. non si applica alla parte rimasta contumace in appello, poiché la contumacia non vale di per sé come rinuncia alle domande originarie. I primi due motivi del ricorso incidentale dell’ente locale sono stati dichiarati inammissibili perché richiedevano una nuova valutazione di fatti e prove già esaminati con motivazione congrua e logicamente adeguata. Il terzo motivo è stato rigettato: nell’azione ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale con la cosa, mentre il custode deve dimostrare il caso fortuito; la condotta imprudente della vittima può costituirlo o concorrere causalmente, ma la relativa prova grava sul custode. La Corte ha ritenuto corretta l’applicazione di tali criteri da parte della Corte d’appello. Sono state compensate le spese tra i ricorrenti; compagnia ed ente locale sono stati condannati in solido a rifondere al danneggiato le spese di legittimità, liquidate in euro 7.800 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Con unico motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., quale vizio di ultra o extrapetizione.
La censura di ultrapetizione non è stata esaminata nel merito, perché la contestazione presupponeva un errore percettivo processuale da far valere con revocazione.
art. 346 c.p.c.
è stato infatti ritenuto che la scelta della contumacia non implica alcuna manifestazione di volontà abdicativa delle domande originarie e che l’ordinamento processuale considera la decisione della parte di, non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro, “non rivestendo la contumacia il carattere di condotta “ex se” significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati”
La regola di riproposizione prevista dall’art. 346 c.p.c. non si applica alla parte contumace in appello: la contumacia è processualmente neutra e non manifesta, da sola, rinuncia alle domande originarie.
art. 395, n. 4, c.p.c.
qualora la sentenza d’appello abbia esaminato una domanda affermando che essa era stata proposta e tale affermazione sia stata fatta senza essere preceduta da alcuna attività valutativa diretta a fornire dimostrazione dell’assunto, l’vizio denunciato è riconducibile alla revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c.: con esso, infatti, viene prospettato un errore di percezione (e non di valutazione) di un fatto processuale fondato su una mera asserzione.
L’errore di percezione relativo all’esistenza o alla riproposizione di una domanda processuale, quando l’affermazione del giudice non deriva da un’attività valutativa, va fatto valere con la revocazione per errore di fatto e non con il ricorso per cassazione.
art. 2051 c.c.
la responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta: il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà dimostrare anche che il pregiudizio è derivato da caso fortuito riconducibile, in ipotesi, alla condotta imprudente della vittima del sinistro.
La responsabilità da custodia è oggettiva: al danneggiato compete provare il danno e il nesso causale con la cosa; il custode si libera provando il caso fortuito, non essendo sufficiente dimostrare la propria diligenza.
art. 1227, comma 1, c.c.
è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico fra i due elementi, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
La condotta incauta del danneggiato rileva come possibile caso fortuito o ai fini del concorso di responsabilità; il suo peso va graduato in base all’effettiva incidenza causale sull’evento e può anche essere esclusivo.
art. 2697 c.c.
la prova del caso fortuito è a carico della parte convenuta, custode del bene.
Nella responsabilità per danno da cosa in custodia, l’onere di provare il caso fortuito, quale fatto liberatorio, incombe sul convenuto custode.
art. 2043 c.c.
La Corte territoriale, dopo aver qualificato la domanda ex art. 2051 c.c., ha applicato correttamente i principi sopra richiamati, ragione per cui la critica – che nella parte in cui si duole dell’omessa dimostrazione dell’obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi (cfr. pag. 10 del ricorso) è sovrapponibile ai primi due motivi ed, in quanto tale, inammissibile, richiedendo una rivalutazione della questione di fatto già compiutamente esaminata – risulta priva di fondamento, essendo stata correttamente osservata la ripartizione degli oneri probatori previsti nella specifica materia.
La Corte richiama l’art. 2043 c.c. tra le norme invocate nel ricorso incidentale, ma decide la controversia applicando il regime speciale di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.; non enuncia un’autonoma interpretazione dell’art. 2043 c.c.
art. 132 c.p.c.
Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4 e art. 111 Cost., la violazione dell’art. 132 c.p.c., per contraddittonetè della motivazione.
Il motivo relativo alla contraddittorietà della motivazione è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione di fatti e prove, non consentita in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logicamente adeguata.
art. 360 c.p.c.
Le censure proposte, infatti, riguardano questioni di fatto e postulano una rivalutazione di merito della dinamica del sinistro, delle circostanze in cui esso si è verificato e dell’efficacia causale delle dimensioni dell’avvallamento esistente che ha determinato l’incidente le quali, tutte, sono state oggetto di una motivazione congrua e logica e ben al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 7, 8, e 9 della sentenza impugnata): entrambe le doglianze, pertanto, non sono consentite in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del merito, della dinamica del sinistro o delle prove già valutate con motivazione congrua e logicamente adeguata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore di percezione su un fatto processuale, come l’affermazione non preceduta da valutazione che una domanda sia stata proposta o riproposta, è deducibile mediante revocazione per errore di fatto e non con ricorso per cassazione; se la statuizione non è impugnata con il rimedio appropriato, essa resta definitiva.
- La contumacia in appello non costituisce di per sé rinuncia alle domande originarie e non equivale né a riconoscimento del diritto avversario né a non contestazione dei fatti.
- La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. è oggettiva e non fondata su una presunzione di colpa: il danneggiato deve provare il danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre il custode deve provare il caso fortuito per liberarsi.
- Il caso fortuito può comprendere la condotta imprudente della vittima; ai fini dell’esclusione o della riduzione della responsabilità, la sua incidenza causale va accertata e graduata e può risultare anche esclusiva.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione della dinamica del sinistro e delle prove quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua e logicamente adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9872/2020 del 26/05/2020
- Sentenza civile · 26 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9871/2020 del 26/05/2020
- Sentenza civile · 26 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9873/2020 del 26/05/2020
- Sentenza civile · 26 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9874/2020 del 26/05/2020
- Sentenza civile · 26 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9861/2020 del 26/05/2020
- Sentenza civile · 26 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9870/2020 del 26/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →