Cassazione Civile, Ordinanza n. 10806/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione tra una conduttrice e una società locatrice. Nel corso del tempo vi furono più atti e giudizi: la conduttrice aveva intimato lo sfratto per morosità e, dopo il mutamento del rito, aveva anche formulato una domanda di risoluzione del contratto; nel frattempo si discuteva quale fosse il reale assetto negoziale tra le parti, poiché era emerso un secondo accordo del 31 dicembre 2003 ritenuto novativo, con diverso importo del canone. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello ritenendo che: le domande risolutorie fossero state impostate sul contratto del 30 dicembre 2003 e non sul successivo accordo del 31 dicembre 2003; la domanda nuova proposta dopo il mutamento del rito fosse inammissibile e non impugnata; il giudicato interno e quanto già affermato in precedenti decisioni impedissero di rimettere in discussione la disciplina contrattuale applicabile. La ricorrente in cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 132 n. 4 e 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mal interpretato la sentenza di primo grado e il contenuto dell'appello, non considerando che la domanda successiva al mutamento del rito fosse legittimamente fondata sulla disciplina accertata in precedenza; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per non avere valorizzato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 19187/2008 del Tribunale di Roma e per non avere esaminato nel merito la domanda risolutoria, a fronte anche dell'ammissione della controparte di aver corrisposto un canone inferiore; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese del giudizio di rinvio, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere compensato per reciproca soccombenza o per gravi ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha escluso l'inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, affermando che la notifica eseguita a mezzo PEC da un avvocato non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti non è invalida quando il ricorso sia sottoscritto anche da un avvocato abilitato e il notificante agisca quale procuratore incaricato unitamente al difensore abilitato. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, ossia con l'affermazione che l'unica domanda ammissibile riguardava il contratto del 30 dicembre 2003, mentre la domanda sul contratto del 31 dicembre 2003 era nuova e non impugnata; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti in cui siano violate le regole sulla soccombenza totale, evenienza qui non ravvisata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
l'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva davanti alla Corte di cassazione, non l'attività puramente procuratoria o l'impulso notificatorio
L. 21 gennaio 1994, n. 53
consente la notificazione a mezzo PEC ad opera dell'avvocato munito di procura, secondo i limiti e le condizioni di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiama il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamo del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo deve essere specifico e pertinente
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il motivo deve tradursi in una critica specifica della decisione, altrimenti è un non motivo inammissibile
art. 132, n. 4 c.p.c.
il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione
art. 342 c.p.c.
l'appello richiede specificità dei motivi; non è sufficiente una censura implicita o generica
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno formatosi su capi non impugnati
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale preclude la rimessione in discussione dell'accertamento ormai definitivo
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti di legge
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica generica o la mancata attinenza alla motivazione comportano inammissibilità.
- Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta lamentare insufficienza o incongruità della motivazione.
- Il giudicato interno su un capo non impugnato preclude ogni ulteriore contestazione su quel punto nei gradi successivi, anche quando la parte tenti di riaprire la questione attraverso censure indirette.
- La domanda formulata dopo il mutamento del rito può essere inammissibile se introduce un petitum o una causa petendi nuova rispetto a quanto originariamente dedotto, e la relativa statuizione deve essere specificamente impugnata.
- In tema di spese di lite, la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se siano violate le regole sulla soccombenza totale o siano addotte ragioni manifestamente illogiche o giuridicamente errate.
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita da un avvocato non cassazionista non è inesistente se il ricorso è sottoscritto da un difensore abilitato e il notificante opera come procuratore incaricato nell'ambito della procura conferita dalla parte.
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