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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28395/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di regolamento di competenza per rinuncia ex art. 391 c.p.c. Poiché la rinuncia è intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza camerale, la Corte ha anche condannato la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate in euro 8.269,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Nel corso di un giudizio di revocazione pendente davanti alla Corte d'appello di Napoli, la ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso un'ordinanza collegiale che, senza espressa motivazione, aveva rinviato la causa a udienza collegiale per conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., implicitamente rigettando l'eccezione di incompetenza da lei sollevata ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c. Le controparti costituite hanno resistito e alcune hanno chiesto anche la condanna per lite temeraria. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha rinunciato al regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente quando la legge lo prevede; qui la ricorrente agiva in proprio.

  • art. 30-bis c.p.c.

    norma posta a fondamento dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla ricorrente nel giudizio di revocazione.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato per il rinvio a conclusioni e discussione davanti al collegio.

  • art. 380-ter c.p.c.

    norma sul rito camerale per la trattazione del regolamento di competenza.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al regolamento di competenza determina l'estinzione del giudizio; il secondo comma consente la pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al regolamento di competenza comporta l'estinzione del relativo giudizio di legittimità.
  • Anche in caso di estinzione per rinuncia, la Corte può provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c., e la sopravvenienza della rinuncia dopo la fissazione dell'adunanza può giustificare la condanna della parte rinunciante alla rifusione delle spese.
  • Il regolamento di competenza può essere proposto avverso provvedimenti che, anche implicitamente, incidono sull'eccezione di incompetenza sollevata nel processo di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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