Sentenza n. 3564/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 35/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 07.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1238/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.02.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per complessivi 1.000 euro. Deduceva che il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiedeva l'ordine di esecuzione, il pagamento della somma dovuta con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché le astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni, nonché la rituale notificazione del titolo al Ministero. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Poiché il periodo utile per fruire del beneficio era ormai decorso per effetto dell'inerzia amministrativa, ha precisato che il Ministero deve erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvantaggiarsi del proprio comportamento omissivo. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, se necessario, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Fondamento normativo del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando il termine temporale stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso a causa dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, se la prestazione è fungibile e il ritardo non è imputabile al creditore.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quando persiste l'inadempimento dell'amministrazione, con attribuzione dei poteri necessari per le fasi di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
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