Cassazione Penale, Sentenza n. 15407/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva revocato la misura alternativa di affidamento terapeutico (art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) a seguito di molteplici violazioni delle prescrizioni e mancata adesione alle terapie. Il ricorrente, tramite il difensore Avv. Robert Ranieli, ha dedotto la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di udienza nonostante la nomina a difensore di fiducia il 4 luglio 2022, prima dell'udienza del 20 luglio 2022.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore che rivestiva la qualità di difensore al momento dell'emissione dell'avviso (avv. Stefania Caldara), poiché l'avv. Ranieli è stato nominato difensore di fiducia successivamente alla notificazione dell'avviso (nomina avvenuta il 4 luglio 2022 mentre l'avviso era stato notificato il 28 giugno 2022). Inoltre la Corte ha affermato che la nomina del difensore nella fase di concessione della misura alternativa non si estende automaticamente al procedimento di revoca: per la fase di revoca occorre una nuova nomina, altrimenti interviene il difensore d'ufficio. Conseguentemente il ricorso è infondato e rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina l'affidamento in casi particolari (affidamento terapeutico) quale misura alternativa; la Corte la cita come oggetto della procedura revocatoria e sottolinea la distinzione tra le diverse fasi dell'istituto (ammissione, esecuzione, conclusione).
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme riguardanti la notificazione e il decorso dei termini; la censura era fondata sulla presunta violazione di tali norme in relazione all'avviso di fissazione dell'udienza, ma la Corte ha ritenuto osservata la regola secondo cui l'avviso va notificato al difensore che era difensore al momento dell'emissione dell'avviso.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Dispositivo invocato come motivo di ricorso per nullità dell'ordinanza; la Corte ha dichiarato il motivo infondato perché non sussisteva la violazione procedurale lamentata.
artt. 678 e 666 cod. proc. pen.
Richiamati nella motivazione per evidenziare la scansione processuale autonoma delle diverse fasi dell'affidamento in prova al servizio sociale e l'autonomia del procedimento di sorveglianza, con la conseguenza che il mandato difensivo nella fase di concessione non si estende automaticamente alla fase di revoca.
Massime di principio
- L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che rivestiva tale qualità al momento dell'emissione dell'avviso; una nomina successiva non obbliga la cancelleria a riespedire l'avviso al nuovo difensore.
- La nomina di un difensore nella fase di concessione di una misura alternativa non si trasferisce automaticamente alle successive fasi eventualmente svolte con procedura autonoma (es. revoca); per la nuova fase è necessaria nuova nomina o interviene il difensore d'ufficio.
- La mancata ricezione dell'avviso da parte di un difensore nominato dopo la notificazione non costituisce di per sé vizio che giustifichi l'annullamento dell'atto impugnato, se la notifica era stata correttamente eseguita al difensore di ruolo o a quello esistente al momento dell'avviso.
- Chi assume un nuovo difensore deve attivarsi personalmente per informarlo delle udienze già fissate; l'eventuale pretesa di notifica a posteriori al nuovo difensore non prevale sulla regola della cristallizzazione della situazione processuale al momento dell'avviso.
- Nei procedimenti di sorveglianza e nelle misure alternative è essenziale distinguere le diverse fasi processuali (ammissione, esecuzione, revoca): ciascuna fase può richiedere adempimenti e nomine difensive autonome.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15237/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15240/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15243/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15244/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15246/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15252/2023 del 12/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →