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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19410/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 3 aprile 2024 che lo aveva condannato in assenza. Il ricorrente ha dedotto di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo a causa dell'operato del difensore di fiducia (avv. Pergami): mancata informazione sull'evoluzione del procedimento, notifiche inviate a un indirizzo non più attuale e restituite o rifiutate, rinuncia al mandato notificata in modo irregolare (alla Procura e non al GIP), notifiche della contestazione e della vocatio in iudicium notificate al domicilio eletto dal difensore ma mai pervenute all'imputato. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che la nomina del difensore e l'elezione di domicilio gravassero sull'imputato l'onere di informarsi e che fosse ravvisabile una colpa dell'imputato per non aver compiuto tali accertamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, alla luce dell'art. 175 c.p.p. (nella formulazione successiva alla riforma) e dell'art. 420-bis c.p.p., la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio non costituiscono di per sé prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudicium. Il giudice deve valutare concretamente gli elementi di fatto e non basarsi su presunzioni. Nel caso di specie le notifiche risultavano restituite o rifiutate, mancano contatti effettivi tali da dimostrare la conoscenza del processo e pertanto la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il rigetto. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di restituzione nel termine per impugnare quando l'imputato provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; richiede conoscenza specifica della vocatio in iudicium e non una mera consapevolezza generica dell'esistenza di un procedimento.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Indica una serie di indici (meramente esemplificativi) per valutare l'effettiva conoscenza del processo; tali indici non sono presunzioni automatiche e il giudice deve effettuare una valutazione concreta e motivata caso per caso.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022

    Stabilisce l'applicazione delle disposizioni novellate (tra cui art. 175) alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; la Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina alla sentenza di condanna del 3 aprile 2024.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Richiama l'obiettivo di rafforzare aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, orientando la normativa nazionale verso un'accertamento concreto dell'effettiva conoscenza dell'imputato quando il procedimento si svolge in sua assenza.

Massime di principio

  • La sola nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio non sono di per sé prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium o della specifica udienza.
  • Per ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. il ricorrente deve dimostrare concretamente di non aver avuto conoscenza del processo e che la mancata impugnazione non sia imputabile a sua colpa.
  • Gli indici previsti dall'art. 420-bis c.p.p. sono meramente esemplificativi: il giudice deve valutare caso per caso e motivare adeguatamente perché ritiene che quegli indici dimostrino o escludano l'effettiva conoscenza.
  • Notifiche restituite, indirizzi non aggiornati, rifiuto della ricezione e mancanza di contatti effettivi tra difensore e assistito sono elementi che possono deporre a favore della mancata conoscenza e giustificare la rimessione.
  • La negligenza informativa del difensore può giustificare la rimessione se l'imputato dimostra che non poteva ragionevolmente venire a conoscenza; non basta una generica mancata diligenza dell'imputato per concludere a una volontaria sottrazione.
  • La valutazione deve evitare presunzioni automatiche: il giudice non può sostituire una motivazione concreta con l'assunto che la mancata informazione sia imputabile all'imputato per il fatto di aver eletto domicilio presso il difensore.
  • In caso di rinuncia del difensore, la regolarità della notifica della rinuncia è rilevante: notifiche errate o inviate a indirizzi non aggiornati possono compromettere la conoscenza dell'imputato e giustificare il rimedio processuale.

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