Ordinanza n. 187/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Delibera della Giunta Regionale della Lombardia (DGR) n. XII/5163 del 13.10.2025, pubblicata sul BURL in data 21.10.2025, di approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale e Naturale delle Groane; di ogni atto preordinato, consequenziale o comunque connesso al precedente e, in particolare: - Norme di Piano (NTA) della Variante al PTC approvate con DGR n. XII/5163 del 13.10.2025 e pubblicate sul BURL in data 21.10.2025 limitatamente alle norme impugnate e, in particolare, agli artt. 18, 19, 25, 33 e alla Tavola 1a.; - Dichiarazione di Sintesi Finale, parte integrante della Variante al PTC; - Deliberazione n. 17 del 21.12.2021 della Comunità del Parco di adozione della Variante Generale al Piano Territoriale del Parco e avviso di deposito degli atti, pubblicati sul BURL in data 26 gennaio 2022; - Deliberazione n. 4 del 22.02.2023 della Comunità del Parco di esame delle osservazioni e approvazione delle controdeduzioni della variante generale al Ptc del Parco e relativi allegati, in particolare Allegato A, controdeduzioni all'osservazione n. 2 e n. 118.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/5163 del 13 ottobre 2025, con cui è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale e Naturale delle Groane, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane, limitatamente alle Norme tecniche di attuazione, agli artt. 18, 19, 25 e 33, alla Tavola 1a, alla Dichiarazione di Sintesi Finale e agli atti di adozione, deposito, esame delle osservazioni e controdeduzioni. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma rileva l'esistenza di complesse questioni di merito e di un pericolo prospettato dalle ricorrenti in relazione agli effetti della variante sull'impianto interessato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che le complesse questioni di merito richiedano un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare e, comunque, ha escluso il periculum in mora, poiché il pericolo dedotto non è attuale: l'autorizzazione dell'impianto scadrà infatti nel 2027. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica del 19 novembre 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare richiede la verifica dei presupposti della tutela d'urgenza; nel caso concreto il TAR ha respinto la sospensione per l'assenza di un periculum in mora attuale e per la necessità di un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa in assenza di un periculum in mora attuale e concreto; un pregiudizio meramente futuro, collegato alla scadenza non imminente di un'autorizzazione, non soddisfa tale requisito.
- Quando le questioni di merito sono complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può respingere la domanda cautelare e fissare contestualmente l'udienza pubblica per la trattazione del merito.
- La fissazione dell'udienza di merito non implica una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure rivolte contro il provvedimento amministrativo.
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