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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 384/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per mancanza di una motivazione riconoscibile nell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo per equivalente (Euro 1.639.726,50) disposto a carico dell'indagato. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 125, comma 3, 324 e 321 c.p.p. per l'assenza di un esplicito esame degli elementi concreti relativi alla sua posizione, in particolare delle ragioni che giustificano il fumus commissi delicti e, soprattutto, il periculum in mora, nonché della mancata indicazione del perché dovessero essere vincolati beni personali del legale rappresentante della società (cooperativa TRE F.) piuttosto che i beni dell'ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale del Riesame non ha assolto al proprio dovere di controllo motivato sull'operato del giudice che adottò il sequestro: pur potendo richiamare per relationem la motivazione del provvedimento genetico in ordine al fumus, il Tribunale non ha fornito una motivazione specifica e congrua sul "periculum in mora" (cioè sulle concrete ragioni per cui, nelle more del giudizio, i beni potevano essere dispersI o alterati) né ha adeguatamente spiegato perché fosse necessario vincolare i beni personali del legale rappresentante anziché quelli della persona giuridica. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non può colpire i beni dell'ente salvo che questo sia mero schermo privo di autonomia. Per tali carenze ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Bari per un nuovo esame. Sentenza emessa il 7 dicembre 2021.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamata nella censura per la necessità di motivazione del provvedimento cautelare e del riesame; la Corte evidenzia l'obbligo di motivazione riconoscibile a carico del giudice e del Tribunale del Riesame.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione ai poteri e all'operato del Tribunale del Riesame: il riesame deve effettuare un controllo motivato sull'adozione della misura cautelare reale.

  • art. 321, comma 2 c.p.p.

    Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte ricorda l'obbligo di motivare anche il "periculum in mora", ossia le ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio.

  • art. 240 c.p.

    Riferimento alla confisca (in particolare quella per equivalente) come finalità del sequestro preventivo; la Corte sottolinea che il sequestro deve essere motivato rispetto alla finalità confiscatoria.

  • art. 640-bis c.p.

    Reato oggetto degli addebiti (truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea); rilevanza rispetto al profitto del reato e alla misura cautelare reale disposta per equivalente.

Massime di principio

  • Il Tribunale del Riesame deve sempre fornire un controllo motivato e autonomo sull'adozione della misura cautelare reale: non è sufficiente il richiamo generico alla motivazione del provvedimento originario ('per relationem').
  • Nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente è obbligatorio motivare specificamente il "periculum in mora": occorre spiegare in che modo e perché i beni potrebbero essere dispersI, alienati, deteriorati o comunque sottratti all'esecuzione durante il processo.
  • Quando si dispone il vincolo sui beni del legale rappresentante anziché su quelli della persona giuridica, il giudice deve motivare le ragioni di tale scelta e valutare se l'ente abbia autonomia patrimoniale o sia invece un mero schermo: in assenza di tale analisi la misura è vulnerabile d'impugnazione.
  • La misura cautelare reale deve essere specifica e proporzionata: il giudice deve indicare il nesso tra i beni vincolati e il profitto del reato e la congruità dell'importo sequestrato rispetto alla presumibile somma da confiscare.
  • L'insufficiente motivazione del provvedimento cautelare o del riesame conduce in genere all'annullamento e al rinvio per un nuovo giudizio, con obbligo per il giudice di esprimere un esame critico e documentato degli elementi a favore e a discarico.

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