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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37967/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.). Sono dedotti due motivi principali: 1) violazione di norme processuali (art. 601, comma 3 c.p.p.) per notifica del decreto di citazione in appello effettuata con un termine di comparizione inferiore ai 20 giorni; l'eccezione era stata sollevata tempestivamente dal difensore tramite PEC prima della deliberazione; 2) carenza e contraddittorieta della motivazione dell'appello, per omissione di risposta alla richiesta, formulata nella stessa memoria inviata via PEC, di dichiarare estinto il reato previa derubricazione nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p., richiesta che i giudici non avrebbero motivato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente la nullita per violazione del termine di comparizione (decreto notificato 9 giorni prima dell'udienza invece dei 20 previsti). Ha inoltre rilevato d'ufficio che il reato risulta estinto per prescrizione, atteso che la fattispecie sarebbe stata consumata in epoca anteriore e prossima al 02/07/2015 e, applicando la disciplina ratione temporis (legge 05/12/2005 n. 251), il termine massimo di prescrizione per il reato di ricettazione e pari a 10 anni e pertanto maturato il 02/07/2025; non risultando cause di sospensione, il delitto e estinto. Per tali ragioni la sentenza impugnata e stata annullata senza rinvio. I restanti motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; la decisione affronta la qualificazione della condotta e la richiesta di derubricazione all'ipotesi attenuata del comma 2, ma ha deciso il procedimento sulla base di nullita procedurali e prescrizione senza entrare nel merito definitivo della derubricazione.

  • art. 601, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di comparizione nel giudizio d'appello (20 giorni); la Corte ha ritenuto la notifica effettuata con termine insufficiente come nullita di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita prima della deliberazione, comporta l'annullamento.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il controllo in Cassazione per errori di procedura (lett. c) e per motivazione carente, contraddittoria o illogica (lett. e). La Corte ha accolto il vizio processuale denunciato ai sensi della lett. c) e ha considerato assorbiti gli altri motivi.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Regola i termini per eccepire nullita; la Corte ha ritenuto valida e tempestiva l'eccezione sollevata dal difensore tramite memoria inviata prima della deliberazione, ai sensi di questa norma.

  • legge 05/12/2005 n. 251

    Disciplina della prescrizione applicabile ratione temporis ai fatti commessi anteriormente; la Corte ha applicato questa normativa per calcolare il termine di prescrizione vigente al momento del fatto.

  • artt. 157 e 161, comma 2 cod. pen.

    Norme utilizzate per il calcolo del termine di prescrizione del delitto; combinate hanno portato a identificare il termine massimo di prescrizione di 10 anni per la ricettazione nella situazione concreta.

  • art. 598bis cod. proc. pen.

    Prevede la trattazione in camera di consiglio per determinate ipotesi; la Corte ha constatato che il procedimento d'appello e stato deciso in rito camerale senza trattazione orale, in mancanza di richiesta nei termini, come previsto dalle norme richiamate.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme riguardanti la modalità di trattazione e la facolta di svolgimento della camera di consiglio senza la presenza delle parti; la Corte ha evidenziato il rispetto delle modalita procedurali in tale contesto, salvo l'irregolarita della notifica.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione in appello con un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 601, comma 3 c.p.p. integra una nullita rilevabile o eccepibile prima della deliberazione e, se tempestivamente sollevata, puo condurre all'annullamento della sentenza di merito.
  • Le eccezioni sollevate dal difensore tramite memoria inviata per PEC sono efficaci se pervenute nei termini e devono essere valutate dal giudice; l'omessa considerazione puo costituire vizio rilevabile in cassazione.
  • In presenza di fatti commessi in epoca anteriore, la prescrizione va calcolata con la disciplina vigente al momento del fatto (principio ratione temporis); l'accertamento dell'eventuale decorso del termine e decisivo e puo determinare l'estinzione del reato anche quando sussistano vizi processuali.
  • Se la Corte di Cassazione dichiara estinto il reato per prescrizione e accoglie un vizio formale, essa puo annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando non vi siano esigenze di riesame del merito che richiedano un nuovo giudizio.
  • Le contestazioni relative alla mancata motivazione su richieste di derubricazione o estinzione possono essere rilevanti ma possono risultare assorbite se il giudice di legittimita decide per l'annullamento del provvedimento per ragioni procedurali o per prescrizione.

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