Sentenza n. 1909/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 881/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l’intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari latte per le campagne 1998/1999 e 2000/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il produttore agricolo aveva impugnato l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti relativi a un residuo ruolo AGEA per complessivi euro 64.487,41, deducendo, tra l’altro, il contrasto della pretesa con il diritto dell’Unione europea, la decadenza ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la prescrizione del capitale e degli interessi, la duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero, l’errata quantificazione del debito per mancata imputazione di somme recuperate mediante compensazione con premi PAC, la mancata o invalida notificazione degli atti presupposti, la mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e la nullità o illegittimità dell’intimazione per carenza dei requisiti essenziali. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’annullamento della compensazione nazionale relativa alla campagna 1998/1999 avesse fatto venir meno il titolo esecutivo dell’intera intimazione. AGEA e ADER hanno appellato tale decisione. Con sentenza non definitiva, il Consiglio di Stato ha già stabilito che l’annullamento riguardava soltanto l’annata 1998/1999 e non quella 2000/2001, disponendo l’esame dei motivi riproposti dal produttore. In questa fase il produttore ha insistito soprattutto sulla prescrizione quadriennale prevista dal regolamento CE n. 2988/1995, sulla prescrizione quinquennale o decennale nazionale, sul contrasto della normativa interna con il diritto UE, sulla necessità di un rinvio pregiudiziale, sulla decadenza biennale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sulla duplicazione del ruolo, sull’inefficacia degli atti presupposti non notificati e sui vizi propri dell’intimazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi riproposti dal produttore agricolo e, richiamata la precedente sentenza parziale che aveva accolto il primo motivo d’appello di AGEA e ADER limitatamente alla distinzione tra le campagne, ha respinto il ricorso di primo grado per la parte relativa all’annata 2000/2001. In primo luogo, ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della sentenza del TAR Lazio e delle intimazioni precedenti, perché indispensabile alla decisione e necessaria a evitare conflitti tra giudicati; in particolare, i documenti attestanti la formazione di un giudicato possono essere acquisiti anche in appello. Nel merito, ha escluso la prescrizione: il capitale è soggetto al termine ordinario decennale, non al termine quadriennale dell’art. 3 del regolamento CE n. 2988/1995 né a quello quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., poiché il prelievo supplementare latte è una misura patrimoniale e non una prestazione periodica e il regolamento europeo sulle irregolarità finanziarie riguarda azioni giudiziarie relative a irregolarità incidenti sul bilancio dell’Unione, non il recupero amministrativo dei prelievi latte. Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario e la questione non rilevante o comunque sufficientemente chiara. Il termine decennale non era decorso, anche perché la prescrizione era rimasta sospesa durante il giudizio definito nel 2014 con sentenza del TAR Lazio passata in giudicato, e aveva ricominciato a decorrere dalla sua definizione. Anche gli interessi non erano prescritti, in ragione delle intimazioni precedentemente notificate e dei periodi di sospensione previsti dalla normativa sul trasferimento dei residui di gestione e dall’emergenza COVID-19. È stata esclusa l’applicabilità della decadenza biennale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, poiché il credito per prelievo latte non ha natura tributaria: il richiamo agli strumenti di riscossione tributaria non comporta l’estensione delle decadenze sostanziali previste per imposte dirette e IVA. È stata respinta la censura sulla duplicazione del ruolo, poiché l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo ma non implica una duplicazione della riscossione. Le contestazioni sulla notificazione e sui contenuti degli atti di accertamento, nonché quelle sulla data di esecutività del ruolo e sulla quantificazione della pretesa, avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro gli atti presupposti ormai definitivi e non potevano essere fatte valere contro l’intimazione successiva. Quanto al contrasto con il diritto UE, il Collegio ha ribadito che la violazione del diritto dell’Unione da parte di un provvedimento amministrativo comporta ordinariamente annullabilità per violazione di legge e non nullità, salvo che il potere sia stato esercitato sulla base di una norma nazionale attributiva incompatibile con il diritto UE, ipotesi non ravvisata. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati o assorbiti; i motivi riproposti dal produttore sono stati esaminati e respinti.
art. 104 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Limita la produzione di nuovi documenti in appello, ma consente l’acquisizione di documenti indispensabili e, in particolare, di quelli attestanti la formazione di un giudicato, anche per evitare conflitti tra giudicati.
art. 2945, comma 2, c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio; il principio è stato applicato anche quando il giudizio sia stato promosso dal debitore.
art. 2935 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La proposizione del giudizio da parte del debitore costituisce, per l’amministrazione creditrice, impedimento all’esercizio del diritto e incide sulla decorrenza della prescrizione.
art. 2943 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La costituzione in giudizio dell’amministrazione con richiesta di rigetto è stata ritenuta atto idoneo a interrompere la prescrizione.
art. 2946 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il credito per prelievo supplementare latte è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 2948, n. 4, c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il termine quinquennale non si applica al capitale del prelievo, che non costituisce prestazione periodica; resta applicabile agli interessi, salvo interruzioni e sospensioni.
art. 3, comma 1, regolamento CE n. 2988/1995
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Non si applica al recupero amministrativo dei prelievi latte, poiché disciplina la prescrizione delle azioni giudiziarie relative a irregolarità che incidono sul bilancio dell’Unione.
art. 267 TFUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice nazionale di ultima istanza può non effettuare il rinvio pregiudiziale quando la questione è irrilevante o l’interpretazione del diritto UE è già definita o non lascia ragionevoli dubbi.
art. 21-septies l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; il contrasto con il diritto UE determina ordinariamente annullabilità e non nullità.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
I termini decadenziali previsti dalla disposizione riguardano le imposte dirette e l’IVA e non si applicano al credito non tributario per prelievo supplementare latte.
art. 25, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’eventuale mancata indicazione della data di esecutività del ruolo costituisce vizio proprio della cartella, da far valere contro quest’ultima e non contro la successiva intimazione.
art. 8-quinquies, commi 10 e 10-ter, d.l. n. 5/2009
"A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte [...] è effettuata" mediante la disciplina del ruolo; "sono sospesi" fino al 15 luglio 2019 i termini di prescrizione
Disciplina il passaggio della riscossione dei residui di gestione all’agente della riscossione e sospende i termini di prescrizione nel periodo previsto.
art. 68 d.l. n. 18/2020
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha determinato, insieme alle successive modifiche, la sospensione del termine di prescrizione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
art. 8-ter l. n. 33/2009
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma non comporta di per sé una duplicazione della riscossione.
Massime di principio
- Il credito per prelievo supplementare latte ha natura di misura patrimoniale finalizzata alla salvaguardia del sistema delle quote latte e non costituisce una prestazione periodica; pertanto, per il capitale si applica il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., mentre non trova applicazione il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c.
- Il termine quadriennale previsto dall’art. 3 del regolamento CE n. 2988/1995 non si applica al recupero amministrativo dei prelievi supplementari latte, poiché tale disposizione riguarda le azioni giudiziarie relative a irregolarità che abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio al bilancio dell’Unione, mentre il recupero del prelievo è effettuato dagli Stati nell’ambito della disciplina specifica delle quote latte.
- La violazione del diritto dell’Unione europea da parte di un provvedimento amministrativo determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché le ipotesi di nullità dell’art. 21-septies l. n. 241/1990 sono tassative; la nullità può configurarsi quando il potere sia stato esercitato sulla base di una norma nazionale attributiva incompatibile con il diritto UE e quindi disapplicabile, non quando il contrasto riguardi soltanto le modalità di esercizio del potere.
- I vizi propri degli atti presupposti, inclusi quelli concernenti la loro notificazione, motivazione, contenuto o definitività, devono essere tempestivamente dedotti contro tali atti e non possono essere fatti valere per la prima volta contro il successivo atto della riscossione, quando gli atti presupposti siano divenuti definitivi.
- Il richiamo alla disciplina della riscossione mediante ruolo non estende automaticamente ai crediti non tributari le decadenze sostanziali previste dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per le imposte dirette e l’IVA.
- La produzione in appello di documenti nuovi può essere ammessa quando il documento sia indispensabile alla decisione; devono comunque essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato, anche se prodotti per la prima volta in appello, al fine di evitare il contrasto tra giudicati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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