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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 3200 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale dovute sulla sentenza del Tribunale di Mantova che aveva accertato l'acquisto per usucapione, in favore di B.N., della proprietà di due terzi di un compendio agricolo. La contribuente sosteneva di avere diritto all'aliquota agevolata dell'1% prevista per la piccola proprietà contadina e, in subordine, all'aliquota dell'8% prevista per l'imprenditore agricolo professionale. L'istanza agevolativa era stata però presentata soltanto dieci giorni dopo la richiesta di registrazione della sentenza e dopo la notifica dell'avviso di liquidazione. L'Agenzia delle Entrate contestava inoltre la riduzione del valore venale del fondo da circa 50.000 a 35.000 euro per ettaro

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché l'amministrazione competente era l'Agenzia delle Entrate. Ha rigettato i motivi della contribuente, stabilendo che sia l'agevolazione dell'1% sia quella dell'8% richiedevano una manifestazione espressa della volontà di usufruirne prima della richiesta di registrazione e della liquidazione dell'imposta. La successiva produzione della documentazione o la presenza dei requisiti nella sentenza di usucapione non potevano sostituire tale dichiarazione tempestiva. È stato invece confermato il valore di 35.000 euro per ettaro determinato dalla CTR, ritenendo adeguata la relativa motivazione e non sindacabile in cassazione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente all'aliquota dell'8% e la Corte ha deciso nel merito applicando l'imposta in regime ordinario sul valore già stabilito dalla CTR. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate; la contribuente deve inoltre versare l'ulteriore contributo unificato

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.c.

    Impone la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 10, 16, 41 e 77

    La registrazione della sentenza segue la richiesta prevista dalla legge e la liquidazione dell'imposta; l'agevolazione non richiesta tempestivamente non può essere recuperata quando la legge subordina il beneficio a una dichiarazione della parte nell'atto o prima della registrazione. La regola generale della rimborsabilità dell'imposta pagata in eccesso incontra questo limite.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, Parte prima

    Prevedeva l'aliquota agevolata dell'8% per determinati trasferimenti immobiliari in presenza dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale, ma richiedeva che la volontà di avvalersi dell'agevolazione fosse manifestata nell'atto o comunque prima della registrazione.

  • Legge n. 604 del 1954, artt. 1, 4 e 5

    Disciplina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Anche quando il certificato definitivo può essere prodotto successivamente, la volontà di ottenere il beneficio deve essere dichiarata al momento dell'atto.

  • D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1

    Estende l'agevolazione per la piccola proprietà contadina anche all'imprenditore agricolo professionale, senza eliminare l'onere di una richiesta tempestiva dell'agevolazione.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 della Tariffa

    Per la tassazione delle sentenze occorre considerare il contenuto e gli effetti giuridici del provvedimento, ma ciò non esonera il contribuente dall'esprimere tempestivamente la volontà di fruire di una specifica agevolazione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie che richiedono una dichiarazione del contribuente devono essere richieste nel primo momento utile e comunque prima della registrazione e della liquidazione dell'imposta.
  • La possibilità di produrre successivamente un certificato o altra documentazione non equivale alla possibilità di presentare tardivamente la richiesta dell'agevolazione: la volontà di usufruirne deve essere stata manifestata tempestivamente.
  • Quando l'imposta riguarda una sentenza, e non un contratto, la richiesta dell'agevolazione può essere formulata nell'atto introduttivo, durante il giudizio o dopo la sentenza, ma prima che venga richiesta la registrazione o effettuata la liquidazione.
  • Il fatto che i requisiti sostanziali dell'agevolazione risultino dalla sentenza non basta, se il contribuente non ha espresso la volontà di avvalersi del beneficio nel rapporto tributario.
  • La registrazione d'ufficio o tramite cancelliere non esonera il contribuente dall'onere di informare tempestivamente l'amministrazione finanziaria dei requisiti e della volontà di beneficiare dell'aliquota ridotta.
  • In cassazione la valutazione del valore venale dell'immobile, se adeguatamente motivata e basata sugli elementi di causa, non è normalmente riesaminabile nel merito.

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