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Sentenza

Sentenza del 13/02/2015 n. 1379 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Cessione di quote con società non residenti - Determinazione del valore normale - Criteri diversi dalla mera convenienza economica immediata dell'operazione - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cessione di quote societarie a società non residenti e la determinazione del relativo valore normale. L'Amministrazione aveva considerato l'operazione in base a criteri riconducibili alla mera convenienza economica immediata, mentre il contribuente sosteneva che dovessero essere valutate le concrete peculiarità dell'operazione e le sue finalità complessive. In particolare, l'interposizione di un soggetto giuridico terzo era giustificata anche dall'esigenza di separare gli effetti negativi dell'operazione e di tutelare l'immagine societaria, evitando possibili conseguenze economiche sfavorevoli nel medio-lungo periodo.

La decisione

La decisione ha ritenuto che, ai fini dell'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, il valore normale non possa essere determinato applicando automaticamente il criterio della convenienza economica immediata. Occorre invece considerare la singolarità dell'operazione e tutte le finalità concretamente perseguite, comprese quelle non strettamente economiche, purché meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. È stata quindi riconosciuta la rilevanza della struttura negoziale adottata e della finalità di immagine e di contenimento di effetti economici negativi futuri.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Ai fini della valutazione del valore normale stabilito dall'art. 110, comma 7 del d.P.R. n. 917/1986

    La determinazione del valore normale nelle operazioni con società non residenti deve tenere conto delle caratteristiche concrete e della logica complessiva della singola operazione. Non è sufficiente riferirsi alla sola convenienza economica immediata: possono rilevare anche finalità organizzative, reputazionali o di gestione del rischio, se effettive e meritevoli di tutela.

Massime di principio

  • Nelle operazioni infragruppo o transfrontaliere il valore normale non deve essere valutato in modo astratto o automatico, ma considerando le circostanze specifiche dell'operazione.
  • L'assenza di un vantaggio economico immediato non dimostra, da sola, l'irrazionalità o l'elusività dell'operazione.
  • Finalità non strettamente economiche, come la tutela dell'immagine, la separazione dei rischi o la prevenzione di perdite future, possono giustificare una determinata struttura negoziale.
  • Il contribuente deve comunque documentare concretamente le ragioni dell'operazione, la loro coerenza con l'attività svolta e la possibile incidenza economica anche prospettica.
  • L'Amministrazione finanziaria deve valutare l'operazione nel suo complesso e motivare adeguatamente perché le finalità dichiarate non siano reali, rilevanti o meritevoli di tutela.

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