Cassazione Penale, Sentenza n. 3913/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata su inosservanza o errata applicazione degli artt. 648 comma 2, 99 e 69 cod. pen. Lamentata illegittimità della pena decretata in sede di patteggiamento per mancato bilanciamento tra l'attenuante della particolare tenuità della ricettazione (art. 648, comma 2 cod. pen.) e l'aggravante speciale della recidiva (art. 99, terzo comma cod. pen.), con conseguente applicazione errata dell'aumento di pena senza compensazione tra circostanze eterogenee.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che, sebbene vi sia un vizio nel modo di bilanciare l'attenuante e l'aggravante (aumento per recidiva applicato senza compensazione con l'attenuante per particolare tenuità), tale errore non determina la illegittimità della pena purché il risultato finale del calcolo resta entro i limiti edittali generali e specifici. La determinazione della pena operata dal GUP (ritenuta continuazione tra capi, scelta del capo 3 come più grave, pena base 6 mesi e 300 euro, aumentata per recidiva a 9 mesi e 450 euro, aumentata per continuazione a 15 mesi e 6 giorni e 960 euro, ridotta per il rito a 1 anno e 750 euro) è stata ritenuta legittima. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento al rito del patteggiamento: la pena concordata e applicata dal GUP ai sensi del rito è stata confermata; la riduzione per il rito influisce sulla pena finale.
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione; il giudice ha ritenuto applicabile l'ipotesi attenuata della particolare tenuità (comma 2) sul capo 3), ma la presenza dell'attenuante non ha impedito l'applicazione dell'aumento per recidiva ai fini del calcolo complessivo della pena.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva e sull'aumento speciale di pena (terzo comma); il giudice ha applicato l'aumento per recidiva al peso della pena base senza un bilanciamento formale con l'attenuante, determinando un incremento poi rientrante nei limiti edittali.
art. 69 cod. pen.
Criterio unitario di determinazione della pena e comparazione tra circostanze; la questione se l'erroneo confronto tra circostanze eterogenee renda la pena illegale è stata affrontata in senso restrittivo: l'errore nei passaggi intermedi è irrilevante se il risultato finale è conforme ai limiti edittali.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi impugnabili in sede di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena; il ricorso deduceva errore di applicazione della legge penale sul trattamento sanzionatorio in base a tale disposizione.
art. 110 cod. pen.
Regola sulla continuazione tra delitti; il giudice ha ritenuto la continuazione tra i capi e ha operato il cumulo per determinare la pena complessiva.
artt. 73, commi 1, 1-bis, 4 e 5 d.P.R. 309/1990
Norme del testo unico stupefacenti relative alle fattispecie contestate (capo 2) e parametri per la determinazione della pena collegata a quelle fattispecie; utilizzate nel calcolo della pena complessiva e nella valutazione della gravità relativa dei capi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Decisione Sezioni Unite (ric. Sacchettino, 14/07/2022)
Giurisprudenza di legittimità utilizzata per affermare che l'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee integra illecito sanzionatorio solo se il risultato finale eccede i limiti edittali; i passaggi intermedi errati sono irrilevanti se la pena finale è entro i limiti.
Massime di principio
- Un vizio nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non comporta automaticamente annullamento in cassazione: è necessario dimostrare che il risultato finale eccede i limiti edittali generali o specifici della fattispecie.
- Nel calcolo della pena per continuazione e recidiva il giudice può determinare aumenti successivi purché la pena finale rimanga nei limiti previsti dalla legge.
- In sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la riduzione per il rito incide sulla pena finale e rende più difficile ottenere l'annullamento per vizi nei passaggi di calcolo se la pena finale resta legittima.
- Per impugnare efficacemente la determinazione della pena occorre concentrarsi sull'illegittimità del risultato finale (sforamento edittale), non solo su errori di metodo o su passaggi intermedi del giudice.
- La scelta del capo più grave quale base per il calcolo della pena in caso di continuazione è conforme alla prassi: l'operazione di cumulo e le successive maggiorazioni devono essere valutate complessivamente.
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