Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1167/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. cat. A12/Imm./22 prot. n. 1 TER del 07.01.2022 adottato dalla Questura di Caserta e notificato il 02.08.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202205376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla falsità della documentazione relativa alla residenza e sull'irreperibilità del richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Caserta relativo alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato. Il primo motivo deduceva l’incompetenza assoluta e la nullità del provvedimento, poiché sottoscritto dal dirigente dell’Ufficio immigrazione anziché dal Questore. Il secondo motivo contestava la falsità della documentazione prodotta e, in subordine, sosteneva l’assenza di responsabilità del ricorrente, deducendo difetto di motivazione, carenza istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta e violazione della disciplina sul soggiorno degli stranieri. Il terzo motivo lamentava la violazione delle garanzie partecipative e del preavviso di rigetto, nonché difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto contattare il ricorrente al recapito telefonico indicato e consentirgli di dimostrare l’effettiva residenza. Il quarto motivo sosteneva che la certezza abitativa non coincidesse con la residenza anagrafica. Il quinto motivo lamentava l’omessa valutazione concreta della situazione personale del richiedente e della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno. Il sesto motivo contestava l’addebito della violazione dell’obbligo di comunicare le variazioni del domicilio abituale. Dagli accertamenti comunali e di polizia era emerso che il ricorrente non risultava residente all’indirizzo dichiarato, non vi dimorava e non era reperibile; il certificato di residenza prodotto era quindi risultato falso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rigettato la censura di incompetenza perché l’Amministrazione ha dimostrato che il dirigente dell’Ufficio immigrazione era munito di delega alla sottoscrizione. Ha ritenuto legittimo il diniego perché il richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti per il titolo di soggiorno e, nel caso concreto, aveva prodotto documentazione relativa alla situazione abitativa rivelatasi falsa. La produzione di documentazione falsa costituisce, secondo il giudice, autonoma ragione ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso, in quanto incide sul rapporto fiduciario con l’Amministrazione; non è necessaria una sentenza penale definitiva, potendo l’autorità amministrativa accertare autonomamente la falsità sulla base di elementi idonei e ragionevoli. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto vincolato, sicché la mancata o irregolare comunicazione partecipativa non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il TAR ha aggiunto che la disponibilità di un alloggio stabile e la reperibilità costituiscono presupposti rilevanti per il soggiorno, mentre il ricorrente non aveva fornito prova di un effettivo alloggio, di un valido titolo di disponibilità dell’immobile o di utenze attestanti la presenza sul territorio. La prolungata permanenza in Italia non supera le plurime ragioni ostative. È stata infine rilevata l’attivazione della Polizia Municipale per la notifica del preavviso di rigetto, non riuscita per l’irreperibilità del ricorrente, che aveva omesso di comunicare la variazione del domicilio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998

    La falsità della documentazione prodotta per dimostrare il possesso dei requisiti ostacola il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Combinato con l’art. 5, comma 5, attribuisce rilievo ostativo alla produzione di falsa documentazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Consente il diniego del titolo quando l’Amministrazione accerti la produzione di documentazione falsa e impone la valutazione delle condizioni rilevanti per il soggiorno.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere-dovere di verificare la permanenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo e di respingere l’istanza quando tali presupposti manchino o non siano mai esistiti.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Prevede l’obbligo dello straniero di comunicare al Questore le variazioni del domicilio abituale entro il termine indicato dalla legge.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alla falsità della certificazione, all’irreperibilità e all’assenza di prova di una stabile sistemazione abitativa.

  • artt. 7, 8, 9 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non impongono la riedizione del procedimento quando il provvedimento è vincolato e l’apporto del privato non avrebbe potuto modificarne l’esito; nel caso concreto, il preavviso non era stato notificato per l’irreperibilità del richiedente.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il motivo partecipativo è stato ritenuto comunque inidoneo a determinare l’annullamento, poiché l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La mancata sottoscrizione del Questore non determina nullità quando il provvedimento è sottoscritto da un dirigente delegato.

  • art. 12 d.P.R. 394/1999

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, nel contesto della verifica dei requisiti per il soggiorno.

  • art. 9 d.P.R. 394/1999

    Richiamato in relazione al requisito abitativo e alla certezza della sistemazione dello straniero.

Massime di principio

  • La produzione di documentazione falsa diretta a dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno costituisce, di per sé, una ragione ostativa al titolo, perché rappresenta una condotta ulteriore rispetto alla mera mancanza del requisito e compromette il rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
  • L’Amministrazione può accertare autonomamente la falsità della documentazione prodotta nell’ambito del procedimento sul permesso di soggiorno, senza dover attendere una sentenza penale definitiva, purché l’accertamento sia fondato su elementi istruttori idonei e valutati secondo criteri di ragionevolezza.
  • Il richiedente il permesso di soggiorno ha l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti di legge, inclusa, quando rilevante, una situazione abitativa stabile e verificabile; l’assenza di reperibilità e la mancata dimostrazione di un titolo di disponibilità dell’alloggio possono giustificare il diniego.
  • Quando il diniego del permesso di soggiorno è vincolato dall’accertata falsità della documentazione prodotta, l’omessa o irregolare acquisizione dell’apporto partecipativo non determina l’annullamento se il contributo del privato non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
  • La competenza alla sottoscrizione del provvedimento della Questura può essere esercitata da un dirigente dell’ufficio competente se l’Amministrazione dimostra l’esistenza della relativa delega.
  • La lunga permanenza dello straniero sul territorio nazionale non supera le specifiche ragioni ostative costituite dalla falsità documentale e dall’assenza di una situazione abitativa stabile e verificabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.