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Sentenza

Sentenza n. 1882/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 487 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia, Sezione Prima.

Giustizia amministrativa202500344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso contro la diffida provinciale ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso per l'annullamento della diffida adottata dalla Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006. La diffida era stata emessa in conseguenza dell'accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, rilevato nel piezometro di valle S2 con riferimento al parametro Cromo VI. Il testo della decisione non espone i motivi specifici dedotti con l'appello, poiché il giudizio è stato definito sulla base della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata congiuntamente dalle parti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione congiunta della società appellante e della Provincia di Brescia, depositata il 30 gennaio 2026, con la quale le parti hanno chiesto la dichiarazione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse. L'appello è stato quindi dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di gravame e senza pronuncia sulla legittimità della diffida o sulla sentenza di primo grado. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata quale base normativa della diffida provinciale adottata in relazione al superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio d'appello, le parti dichiarano congiuntamente il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di gravame.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di per sé, una pronuncia sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato né sulla correttezza della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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