Sentenza n. 5386/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento - della determinazione n.592 del 13/10/2023 prot n. 0021147/2023 (all.1) notificata in data 26/10/2023 con cui il Comune di Castel Gandolfo ha espresso il diniego al rilascio del condono edilizio n.1487 presentato in data 19.02.1986 (all.2), ai sensi della L.47/1985; - della determinazione n.593 del 13/10/2023 prot n. 0021152/2023 (all.3) notificata in data 26/10/2023 con cui il Comune di Castel Gandolfo ha espresso il diniego al rilascio del condono edilizio n.11021 presentato in data 29.06.2004 (all.4), ai sensi della L.326/2003; - e di ogni atto ad essi presupposti e conseguenti, connessi e coordinati per il loro integrale annullamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi comunali di rilascio di due condoni edilizi, relativi rispettivamente a opere realizzate in difformità da una licenza edilizia e alla realizzazione di un muro, fondati sui pareri negativi dell'autorità preposta al vincolo idrogeologico e dell'ente parco
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due determinazioni comunali del 13 ottobre 2023, relative a una domanda di condono presentata nel 1986 ai sensi della l. 47/1985 e a una domanda presentata nel 2004 ai sensi della l. 326/2003. Ha dedotto: eccesso di potere per omessa o falsa istruttoria, disparità di trattamento e mancato avvio dell'iter di declassamento dell'area, sostenendo che il Comune aveva ottenuto finanziamenti per la messa in sicurezza senza poi promuovere la riduzione della classificazione del rischio da R4 a una classe meno gravosa; violazione del principio tempus regit actum e della l. 47/1985, per omessa valutazione concreta della compatibilità delle opere con il vincolo sopravvenuto e per mancata attivazione dell'Autorità di bacino; tardività, decadenza e carenza di potere del Comune, in ragione del lungo tempo trascorso dalla presentazione delle domande; violazione degli artt. 1, 2, 3 e 7 l. 241/1990. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei pareri negativi presupposti e per mancata evocazione in giudizio delle autorità che li avevano adottati.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto che il diniego del nulla osta relativo al vincolo idrogeologico e il provvedimento dell'ente parco fossero atti vincolanti e determinanti per l'esito delle domande di condono: tali pareri si sovrappongono alla disciplina urbanistico-edilizia e vincolano la discrezionalità del Comune. Pertanto, chi impugna direttamente il diniego comunale deve impugnare anche i pareri negativi presupposti e chiamare in giudizio le autorità che li hanno emanati, quali parti necessarie del rapporto sostanziale. La piena conoscenza dei pareri risultava dalla loro allegazione al ricorso, sicché non era decisiva la mancata notificazione originaria degli stessi. La censura relativa all'omesso avvio dell'iter di declassamento avrebbe dovuto essere proposta contro i pareri, non potendo essere fatta valere soltanto contro i dinieghi comunali. Il Collegio ha comunque rilevato che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito: le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili se incompatibili con il vincolo, anche quando questo sia sopravvenuto alla domanda di condono; l'art. 14 del PAI vietava nelle aree classificate R4 qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, salvo attività non pertinenti alle opere in esame. Non era stata fornita prova né dell'esclusiva competenza comunale ad avviare il procedimento di declassamento, né della probabile conclusione favorevole di tale procedimento; inoltre, la documentazione tecnica prodotta non attestava l'eliminazione del dissesto idrogeologico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
l. 47/1985
Le domande di condono relative a opere soggette ai vincoli previsti dalla legge sono subordinate ai pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli; i pareri negativi vincolanti determinano l'esito negativo del procedimento.
artt. 32 e 33 l. 47/1985
I pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli menzionati da tali disposizioni sono vincolanti e possono determinare la concedibilità o meno del condono edilizio.
l. 326/2003
Costituisce la base normativa della seconda domanda di condono, relativa alla realizzazione del muro.
art. 3 l.r. Lazio 12/2004
È stato richiamato nel diniego relativo alla seconda domanda di condono, in relazione all'esclusione dalla sanatoria degli interventi ricadenti nei parchi e nelle aree naturali protette.
art. 14 Norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico
nelle zone interessate da perimetrazioni di fasce fluviali e di zone a rischio definite R4, vieta “qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio”
Il divieto di trasformazione nelle aree R4 impedisce il condono delle opere incompatibili con il vincolo, salvo le attività espressamente ammesse, non pertinenti agli interventi esaminati.
art. 43, comma 5, Piano stralcio
esiste la possibilità di modificare la classificazione delle aree a rischio solo a seguito della realizzazione di opere di messa in sicurezza del rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e aggiornamento di studi
La modifica della classificazione del rischio richiede opere di messa in sicurezza, approfondimenti e studi aggiornati, nonché l'approvazione dell'Autorità di bacino mediante apposito decreto.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La piena conoscenza degli atti presupposti può risultare dalla loro allegazione al ricorso e rileva ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
l. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 7, ma il TAR non ha esaminato tali censure nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Quando il diniego di condono edilizio si fonda su un parere negativo vincolante dell'autorità preposta alla tutela di un vincolo, il ricorrente deve impugnare anche tale parere, quale atto presupposto direttamente lesivo, e deve evocare in giudizio l'autorità che lo ha emanato, insieme al Comune, quale parte necessaria del rapporto sostanziale.
- I pareri negativi relativi ai vincoli idrogeologico e paesaggistico o naturalistico, quando siano vincolanti, si sovrappongono alla disciplina urbanistico-edilizia e vincolano la determinazione comunale conclusiva sul condono; la loro mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso contro il solo diniego comunale.
- La mancata notificazione del parere presupposto non esclude la sua piena conoscenza quando il ricorrente lo abbia allegato al ricorso; tale allegazione può rendere applicabile la regola sulla piena conoscenza ai fini processuali.
- L'omessa attivazione dell'iter di declassamento di un'area sottoposta a rischio deve essere contestata nei confronti del parere negativo che abbia valutato la situazione vincolistica, non soltanto nei confronti del successivo diniego comunale fondato su quel parere.
- Le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili quando risultino incompatibili con il vincolo, anche se quest'ultimo è stato apposto dopo la presentazione della domanda di condono.
- La contestazione dell'omesso declassamento non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità del diniego se il ricorrente non prova la competenza dell'amministrazione a promuovere il procedimento, l'effettiva attivazione dell'iniziativa e la concreta probabilità che la modifica della classificazione del rischio conduca a un parere favorevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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