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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09845/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite n. 8561/2021, secondo cui la richiesta di distrazione avanzata dal difensore non comporta una rinuncia, neppure implicita, al patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Nel giudizio di merito instaurato dinanzi alla sezione specializzata agraria, la parte assistita era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Terminato il giudizio, il difensore aveva chiesto la liquidazione dei compensi, ma il Tribunale aveva rigettato l'istanza. Proposta opposizione dal difensore, il Tribunale di Castrovillari aveva nuovamente rigettato il ricorso ritenendo, sulla base di Cass. n. 5232/2018, che la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio implicasse rinuncia anche al beneficio del patrocinio stesso. Con il ricorso per cassazione la difensora ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. n. 533/1973 e degli artt. 12, 74, 82, comma 1, 83, 131, 133 e 136 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la richiesta di distrazione non produce effetti di rinuncia, neppure implicita, all'ammissione al patrocinio e che la revoca del beneficio è soggetta a ipotesi tassative.

Norme richiamate

  • art. 14 l. n. 533/1973

    È richiamato quale norma invocata nel motivo di ricorso, in combinazione con le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002, per sostenere l'erroneità della tesi secondo cui la richiesta di distrazione incida sul patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 12 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato tra le disposizioni che regolano il patrocinio a spese dello Stato e che il ricorrente assume violate dall'ordinanza impugnata.

  • art. 74 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato tra le norme che disciplinano l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, rispetto al quale si contesta una revoca o rinuncia non prevista in via espressa.

  • art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per affermare il diritto alla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato tra le norme del testo unico spese di giustizia invocate a sostegno della permanenza del beneficio e della relativa disciplina di liquidazione.

  • art. 131 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per sostenere che le ipotesi di revoca o cessazione del patrocinio sono tipiche e non estensibili per via interpretativa.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per ribadire la tassatività delle cause incidenti sul beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato tra le disposizioni del sistema del patrocinio a spese dello Stato che il ricorrente assume male applicate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non integra, di per sé, una rinuncia implicita al beneficio del patrocinio.
  • Le cause di revoca o cessazione del patrocinio a spese dello Stato sono tassative e non possono essere ampliate in via interpretativa attribuendo alla distrazione un effetto non previsto dalla legge.
  • In presenza di una erronea affermazione di rinuncia al patrocinio desunta dalla sola richiesta di distrazione, il provvedimento di rigetto della liquidazione dei compensi del difensore va cassato con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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