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Ordinanza

Ordinanza n. 10/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “del Provvedimento del Questore della Provincia di Novara, Prot. nr. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e notificato il 25.09.2025 con il quale viene revocato il permesso di soggiorno UE di lungo periodo nr. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente”;

Giustizia amministrativa202503550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La revoca era connessa a un periodo prolungato di assenza dal territorio italiano. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto, producendo documentazione medica tunisina, che durante tale periodo un aggravamento delle proprie condizioni di salute gli avrebbe impedito di viaggiare in aereo. Il giudice ha rilevato che, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, deve essere consentita la giustificazione dell’assenza prolungata anche ai fini della revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, negli stessi termini previsti dal comma 6 per il calcolo del periodo minimo di permanenza necessario al conseguimento del titolo, tra cui i gravi e comprovati motivi di salute.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo, a un sommario esame, rilevanti la documentazione medica prodotta e la prospettazione dell’impossibilità di viaggiare in aereo per l’aggravamento delle condizioni di salute. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza alle esigenze cautelari del ricorrente. Ha ordinato all’Amministrazione di riaprire il procedimento, nel contraddittorio con l’interessato, riesaminare la posizione alla luce della documentazione prodotta e concludere con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Sono stati sospesi gli effetti della revoca fino all’esito del riesame. La trattazione di merito è stata fissata per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    deve essere consentita «la giustificazione dell’assenza prolungata dal territorio dello Stato anche nell’ipotesi della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»

    La giustificazione dell’assenza prolungata deve essere ammessa anche nel procedimento di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, secondo i criteri previsti dal comma 6.

  • art. 9, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi

    Costituisce parametro per valutare la giustificabilità dell’assenza prolungata, inclusi i gravi e documentati motivi di salute.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi allo stato di salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’assenza prolungata dal territorio dello Stato deve poter essere giustificata negli stessi termini previsti per il calcolo del periodo minimo di permanenza necessario al conseguimento del titolo.
  • Tra i motivi idonei a giustificare l’assenza prolungata rientrano i gravi e documentati motivi di salute, purché adeguatamente comprovati.
  • Quando la documentazione sanitaria prodotta offre elementi plausibili circa l’impossibilità del titolare di rientrare in Italia durante il periodo contestato, l’Amministrazione deve riesaminare la posizione nel contraddittorio con l’interessato e adottare un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
  • In sede cautelare, la sospensione degli effetti della revoca può essere disposta quando la tutela della salute, adeguatamente documentata, prevale nel bilanciamento degli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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