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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5095/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di conferma della confisca disposto in appello ritenendo che la Corte territoriale abbia violato gli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 per aver depositato il decreto di conferma oltre il termine di efficacia della confisca una volta correttamente computate le proroghe e le sospensioni. Inoltre: Graviano censura l'inammissibilità del suo appello per carenza di interesse, in considerazione della sua posizione soggettiva (regime di cui all'art. 41‑bis, comma 2); Galdi contesta la correlazione temporale tra acquisizioni e pericolosità nonché la qualificazione come fittizia delle intestazioni; Militello contesta la riferibilità degli immobili ai Graviano e dettaglia calcoli dei periodi di sospensione utili ai fini della perenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto l'eccezione relativa alla sopravvenuta inefficacia della confisca limitatamente ai terzi ricorrenti Castrenze Militello e Carmela Galdi: la decisione di appello è stata annullata senza rinvio per questi due soggetti perché il decreto di conferma è stato formato dopo la perenzione del termine di efficacia, anche dopo aver computato le proroghe e le sospensioni legittime (ultimo gravame depositato il 21/06/2018; termine decorrenza e conteggi hanno portato alla perenzione al 24/01/2023; la decisione è stata posta in decisione il 10/03/2023 e il decreto è stato depositato il 27/05/2023). Invece il ricorso di Giuseppe Graviano è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui il proposto che nega la riferibilità al bene e non contesta l'esistenza del rapporto fiduciario non ha interesse a impugnare la misura di prevenzione patrimoniale; inoltre la sua eccezione relativa al regime 41‑bis è stata ritenuta manifestamente inconferente perché la pericolosità personale era già definitivamente accertata. Per Graviano è disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 2

    La Corte interpreta l'art. 24(2) come indicazione limitativa delle ipotesi in cui le sospensioni della decorrenza del termine di efficacia della confisca possono essere valorizzate: le sospensioni devono essere giustificate da fatti concretamente rientranti nelle previsioni normative e le decisioni che le dispongono devono intervenire prima della perenzione; il provvedimento che dichiara la sospensione ha valore meramente dichiarativo e non produce effetti se emesso fuori dalle ipotesi previste.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, commi 5 e 6

    La Corte richiama il termine perentorio per la definizione del giudizio di appello (il conteggio decorre dall'interposizione dell'ultimo gravame) e sottolinea che il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia della confisca; il comma 5 (termine di durata) va calcolato dalla data del deposito dell'ultimo appello.

  • codice di procedura penale, art. 304, comma 1, lett. a) e b)

    La sospensione per impedimento del difensore (lett. a) opera solo se l'udienza non è stata trattata per un impedimento concreto e reale del difensore; la sospensione per astensione collettiva (lett. b) riguarda l'astensione del difensore e non può essere estesa automaticamente all'astensione dei magistrati, né usata in modo ampliativo per giustificare differimenti che non derivano da fattori previsti dalla norma.

  • legge n. 161 del 2017 (modifiche al codice antimafia)

    La Cassazione richiama la disciplina transitoria: le modifiche che riducono i termini di sospensione o di proroga non si applicano ai procedimenti già pendenti all'entrata in vigore della novella; pertanto alcune limitazioni introdotte non si applicano al caso di specie.

  • codice di procedura penale, art. 587

    La Corte esclude la possibilità di estendere automaticamente gli effetti dell'impugnazione (come avviene nel processo penale) alla misura di prevenzione personale o patrimoniale di altri soggetti non coinvolti nel gravame, quando non ricorrano i presupposti previsti dalla norma.

  • legge n. 354 del 1975, art. 41‑bis, comma 2

    La Corte osserva che la conferma della confisca non avrebbe apportato elementi nuovi rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità ai fini della proroga del regime di 41‑bis del Graviano, poiché il giudizio di pericolosità personale era già stato definitivamente accertato con misura personale separata.

Massime di principio

  • Il termine per la definizione del giudizio di appello in materia di prevenzione si calcola dalla data di deposito dell'ultimo gravame: l'inosservanza perentoria comporta l'inefficacia della confisca per i soggetti interessati che abbiano impugnato.
  • Proroghe e sospensioni possono essere computate solo se sono state legittimamente disposte e hanno carattere concreto: le sospensioni per impedimento difensivo operano solo se l'udienza non è stata trattata per un impedimento effettivo, non per una mera rimodulazione verbale della data.
  • L'adesione all'astensione collettiva da parte dei magistrati non è automaticamente parificabile all'impedimento del difensore e non giustifica estensioni interpretative della sospensione a favore della parte.
  • Le modifiche normative peggiorative dei termini non si applicano ai procedimenti pendenti se la legge di riforma prevede una disciplina transitoria in tal senso; occorre verificare sempre la regola transitoria.
  • L'inefficacia della confisca maturata in appello riguarda i soli soggetti per i quali è intervenuta la perenzione (di norma i terzi che hanno impugnato): non si estende automaticamente al 'proposto' che non abbia impugnato validamente o che sia rimasto estraneo alla fase di appello.
  • Il proposto che nega la riferibilità dei beni a sé (si limita ad affermare che i beni appartengono formalmente a terzi) non ha interesse ad impugnare la confisca salvo che non dimostri un interesse proprio, ad es. di aver acquistato i beni lecitamente.

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