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Sentenza

Sentenza n. 12445/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della Deliberazione n. -OMISSIS- del 14/5/2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. -OMISSIS- del 20/5/2025, con cui la Regione Lazio ha approvato la proposta di Atto di autonomia aziendale dell'ASL Rieti di riorganizzazione dell'area ospedaliera e dei relativi dipartimenti, trasformando l'Unità Operativa Semplice (“UOS ”) Emodinamica, in precedenza afferente alla Unità Operativa Complessa (“ UOC ”) Cardiologia, in Unità Operativa Semplice Dipartimentale (“UOSD”) indipendente, direttamente afferente al Dipartimento di Emergenza e del Percorso Chirurgico e non più alla UOC Cardiologia; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Rieti n. -OMISSIS-/DG/2025 del 28/5/2025, nella parte in cui si è preso atto della Deliberazione n. 344/2025 e, per l'effetto, è stata disposta l'adozione definitiva dell'Atto di Autonomia Aziendale dell'ASL Rieti, corredato dai relativi allegati, nn. 1-7; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Rieti n. -OMISSIS-/DG/2025 del 28/5/2025, con cui è stato adottato il Piano di Attuazione dell'Atto di Autonomia Aziendale e, conseguentemente, è stato disposto di provvedere alla graduazione delle funzioni dirigenziali e all'attribuzione degli incarichi dirigenziali; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Rieti n. -OMISSIS-/DG/2025 del 28/5/2025, con cui è stata data attuazione ai provvedimenti organizzativi discendenti dalla Deliberazione n. 344/2025, nella parte in cui ha deliberato di procedere all'attribuzione delle responsabilità delle UOS e delle UOSD; - della Deliberazione del Commissario Straordinario n. -OMISSIS- del 25/3/2025, con cui l'ASL Rieti ha adottato il nuovo testo dell'Atto di autonomia aziendale dell'ASL Rieti, prevedendo la trasformazione dell'UOS Emodinamica in una UOSD indipendente, direttamente afferente al Dipartimento “DEA e percorso chirurgico” e non più alla UOC Cardiologia; NONCHÉ, OVE OCCORRER POSSA, - della Deliberazione del Commissario Straordinario n. -OMISSIS- del 25/7/2024, con cui l'ASL Rieti ha elaborato la propria proposta di Atto di autonomia aziendale, nella parte in cui si prevedeva che la UOS Emodinamica, in precedenza afferente alla UOC Cardiologia, venisse trasformata in UOSD indipendente, direttamente afferente al Dipartimento di Emergenza e del Percorso Chirurgico e non più alla UOC Cardiologia; - della Deliberazione del Commissario Straordinario n. -OMISSIS- del 8/8/2024, con cui l'ASL Rieti ha modificato e rettificato per mero errore materiale la Deliberazione Aziendale n. 751/2024, limitatamente alla parte in cui veniva riportata l'erronea dizione “UOC Economico-Finanziaria” in luogo della corretta dizione “UOC Contabilità e Bilancio”; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23\2\2026: Per l’annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 23/12/2025, pubblicata in pari data sull’Albo pretorio dell’ASL Rieti, avente ad oggetto l’Adozione del Piano dei Centri di Costo e Responsabilità (“Deliberazione n. 928/2025”, Doc. 18), in coerenza con l’Atto Aziendale pubblicato sull’albo pretorio della ASL di Rieti con delibera 327/CS/2025 del 25/03/2025 e approvato con Deliberazione della Regione Lazio n. -OMISSIS- del 14/5/2025 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 20/5/2025; - dell’Allegato 1 “Piano dei centri di costo 2025” alla Deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui individua l’Emodinamica quale struttura organizzativa autonoma UOSD, disgiunta dalla UOC Cardiologia, e le assegna i relativi centri e sottocentri di costo (Doc. 19); - della comunicazione dell’URP Asl Rieti, pervenuta al Ricorrente a mezzo mail in data 30/1/2026 e assunta al protocollo interno n. -OMISSIS- del 2/2/2026, nella parte in cui, nel richiedere al Direttore l’adeguamento dei contenuti del sito aziendale al nuovo atto aziendale, dà atto e recepisce la nuova configurazione dell’UOSD Emodinamica quale struttura non più interna alla UOC Cardiologia ma autonoma, con distinta pagina dedicata (“Comunicazione del 30/1/2026”, Doc. 20); - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202508948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di riorganizzazione dell'ASL Rieti che hanno trasformato l'UOS Emodinamica, prima afferente alla UOC Cardiologia, in UOSD autonoma direttamente afferente al Dipartimento di Emergenza e del Percorso Chirurgico, nonché il successivo Piano dei Centri di Costo e Responsabilità

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale di approvazione dell'Atto di autonomia aziendale dell'ASL Rieti, le deliberazioni aziendali di adozione definitiva e attuazione dell'atto, nonché, con motivi aggiunti, il Piano dei Centri di Costo e Responsabilità e gli atti connessi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 70/2015, in particolare dell'art. 3.1 dell'Allegato 1, dell'Atto di indirizzo regionale e degli artt. 3 l. n. 241/1990, 32, 97 e 117, comma 3, Cost.; ha inoltre denunciato eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, travisamento, ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, l'emodinamica dovrebbe restare un'unità semplice nell'ambito della Cardiologia e la sua trasformazione in struttura dipartimentale autonoma determinerebbe frammentazione delle funzioni clinico-assistenziali, duplicazione organizzativa e violazione dei principi di efficienza, continuità assistenziale e razionalizzazione. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione e la carenza di interesse, sostenendo che il d.m. n. 70/2015 stabilisce standard di indirizzo e programmazione senza comprimere l'autonomia organizzativa regionale e aziendale e che la scelta contestata rientra nell'autonomia imprenditoriale e tecnico-discrezionale dell'azienda sanitaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, compresi i motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie siano disciplinati mediante atto aziendale di diritto privato. Ne consegue che anche gli atti di macro-organizzazione delle ASL, pur funzionali al perseguimento di finalità pubbliche, costituiscono espressione del potere privatistico di gestione dell'azienda e sono devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e del Consiglio di Stato, distinguendo la disciplina delle amministrazioni pubbliche in generale, per le quali gli atti di macro-organizzazione possono avere natura pubblicistica, da quella speciale delle aziende sanitarie. Ha precisato che la qualificazione legislativa dell'atto aziendale come atto di diritto privato esclude la giurisdizione amministrativa. Ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992

    In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali.

    La disposizione qualifica come privatistica la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle aziende sanitarie, sottraendo alla giurisdizione amministrativa le controversie sugli atti aziendali di macro-organizzazione.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 3.1 dell'Allegato 1 al d.m. 2 aprile 2015, n. 70

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro per sostenere la necessaria collocazione dell'emodinamica nell'ambito della Cardiologia, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato dedotto quale parametro relativo all'obbligo di motivazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nella distinzione tra la giurisdizione amministrativa sugli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni in generale e la disciplina speciale delle aziende sanitarie.

Massime di principio

  • Gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie locali, compresi gli atti aziendali che definiscono strutture operative, dipartimenti e relative afferenze, sono atti di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992.
  • La finalizzazione dell'organizzazione aziendale al perseguimento di un interesse pubblico e l'incidenza dell'atto sull'organizzazione del servizio sanitario non trasformano in provvedimento amministrativo l'atto aziendale qualificato dalla legge come atto di diritto privato.
  • Le controversie relative agli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano contestate violazioni di standard ministeriali, direttive regionali, obblighi di motivazione o principi di buon andamento.
  • La disciplina speciale delle aziende sanitarie prevale sulla regola generale secondo cui gli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni sono adottati mediante esercizio di potere autoritativo e sono sottoposti alla giurisdizione amministrativa.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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