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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5459/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra la sentenza di condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) relativa al periodo 2002 - gennaio 2011 e la successiva sentenza di condanna per importazione/traffico di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1 e 6, 80 TU Stup.) accertata nel marzo-maggio 2015. La difesa sosteneva che, già all'adesione al sodalizio nel 2002, Scuotto avesse programmato importazioni di stupefacente (anche dalla Spagna) e che l'episodio del 2015 fosse consequenziale al medesimo progetto criminoso; deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione delle sentenze di merito.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente l'esclusione del vincolo di continuazione, richiamando la consistente distanza temporale fra i fatti (associazione fino al 2011 vs importazioni nel 2015), l'eterogeneità delle modalità operative, il diverso contesto spaziale e la circostanza della latitanza del ricorrente (2013-2015) che rende la condotta del 2015 estemporanea e non programmata già dal 2002. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla verifica del vincolo della continuazione in sede di esecuzione: il riconoscimento richiede un'analisi dei concreti indicatori del medesimo disegno criminoso (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione).

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 74

    Articolo che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzato come reato-base (associazione) rispetto ai successivi reati 'fine'. La sentenza ha ritenuto che la sola partecipazione associativa nel periodo 2002-2011 non dimostrasse, senza ulteriori elementi, la programmabilità delle importazioni del 2015.

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73, comma 1 e 6; art. 80

    Art. 73 (illeciti concernenti traffico/importazione) e art. 80 (circostanze aggravanti): le condotte di importazione accertate nel 2015 sono state valutate dal giudice come episodiche e non programmabili già nel 2002, quindi non riconducibili al medesimo disegno criminoso dell'associazione.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il riconoscimento della continuazione richiede la presenza congiunta e valutata complessivamente di più indicatori e che l'apprezzamento deve escludere che i successivi reati siano frutto di determinazione estemporanea.

  • Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)

    Precisazione giurisprudenziale secondo cui grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti per dimostrare il progetto criminoso unitario; la mera contiguità cronologica o identità del titolo di reato è insufficiente.

  • Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021 (Raiano); Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo Giudice); Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 (Amato)

    Giurisprudenza costante che distingue l'associazione e i reati 'fine': non sempre è configurabile identità del disegno criminoso, specie quando i reati fine siano legati a circostanze contingenti e non programmabili in anticipo.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alle condizioni di esonero dal pagamento alla Cassa delle ammende; qui la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'esonero.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, anche in sede di esecuzione, di un progetto criminoso unitario: si valuta un complesso di indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e programmazione) e non basta la mera corrispondenza dei titoli di reato o la vicinanza cronologica.
  • Grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino che i reati successivi erano programmati già al momento del primo reato; deduzioni generiche o indizi privi di collegamento logico non sono sufficienti.
  • La continuità tra associazione e reati 'fine' è esclusa quando i reati successivi derivano da circostanze contingenti, occasionali o estemporanee (es. lungo periodo di latitanza seguito da episodio isolato), non programmabili al momento dell'adesione all'associazione.
  • Il giudice di legittimità non può procedere a una rinnovata valutazione dei fatti nel merito: il suo controllo è sulla legittimità e la coerenza logico-giuridica della motivazione del giudice dell'esecuzione.
  • In casi analoghi, per aumentare le probabilità di ottenere il riconoscimento della continuazione, il ricorrente deve documentare elementi concreti quali piani, comunicazioni, ruoli continuativi, repliche operative costanti, o altre prove che colleghino temporalmente e funzionalmente le condotte.

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