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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2579

Regolamento delegato (UE) 2022/2579 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce quali informazioni devono essere incluse nella domanda di autorizzazione che le imprese di investimento interessate devono presentare per ottenere lo status di ente creditizio. La disciplina mira ad assicurare che le autorità competenti dispongano di dati sufficienti per una valutazione completa, coerente e proporzionata della richiesta. È inoltre previsto che le autorità possano chiedere informazioni supplementari e che, in determinate condizioni, alcune informazioni già in possesso dell’autorità o non pertinenti alle attività descritte possano essere omesse.

Norme tecniche che specificano le informazioni da presentare nella domanda di autorizzazione come ente creditizio per le imprese di investimento rientranti nell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento che, ai sensi dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, devono presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi. Riguarda il contenuto informativo della domanda da inoltrare alle autorità competenti nell’ambito della valutazione autorizzativa. Restano fuori gli enti creditizi la cui attività comprende la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e la concessione di crediti per proprio conto, per i quali continuano a valere le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2022/2580. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Domanda di autorizzazione come ente creditizio per imprese di investimento

Il regolamento delegato (UE) 2022/2579 integra la direttiva 2013/36/UE disciplinando il contenuto informativo della domanda di autorizzazione che le imprese di investimento, quando ricorrano le condizioni dell’articolo 8 bis, devono presentare per essere autorizzate come enti creditizi. La finalità è consentire alle autorità competenti una valutazione completa e coerente della richiesta, in continuità con il quadro già previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/2580 per gli enti creditizi in senso generale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle imprese di investimento che rientrano nella categoria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che devono ottenere l’autorizzazione come enti creditizi ai sensi dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE. Non disciplina invece gli enti creditizi che raccolgono depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedono crediti per proprio conto, per i quali restano applicabili le norme del regolamento delegato (UE) 2022/2580.

Contenuto informativo della domanda

La domanda deve conformarsi alle prescrizioni informative previste dagli articoli da 3 a 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2580. Il rinvio serve a uniformare la struttura e il livello delle informazioni richieste, includendo gli elementi essenziali richiamati nei considerando: identificazione del richiedente, informazioni storiche e licenze esistenti, attività proposte, situazione finanziaria, programma di attività e capitale iniziale.

Integrazioni, esenzioni e principio di proporzionalità

Le autorità competenti possono richiedere informazioni aggiuntive se proporzionate e pertinenti ai fini dell’esame della domanda. Il richiedente non è tenuto a ripresentare informazioni già in possesso dell’autorità, anche se acquisite da un’altra autorità competente, purché certifichi che siano accurate e complete alla data di presentazione. Inoltre, può omettere le informazioni riferite esclusivamente ad attività non incluse nel programma di attività, ma deve indicare espressamente le omissioni e il fondamento normativo utilizzato.

Poteri dell’autorità competente e aggiornamento continuo

Dopo la valutazione iniziale, l’autorità può esigere ulteriori informazioni o spiegazioni se necessarie per verificare il rispetto di tutti i requisiti autorizzativi. Il richiedente deve anche mantenere aggiornate le informazioni della domanda, così da garantire nel tempo completezza e accuratezza della documentazione presentata.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato adottato il 10 giugno 2022 e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Richiamo alle informazioni richieste per l’autorizzazione

La domanda di autorizzazione di un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 deve rispettare le prescrizioni informative previste dagli articoli da 3 a 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2580, estese alle imprese di investimento che rientrano nell’ambito dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE.

Integrazione con informazioni aggiuntive

Le autorità competenti possono richiedere informazioni ulteriori, purché proporzionate e pertinenti ai fini della valutazione dell’autorizzazione.

Esenzione per informazioni già in possesso dell’autorità

Salvo diversa richiesta dell’autorità competente, il richiedente non deve ripresentare informazioni già detenute dall’autorità, anche se ottenute da un’altra autorità competente, a condizione che certifichi che tali informazioni siano accurate e complete alla data di presentazione della domanda.

Omissione di informazioni non pertinenti alle attività descritte

L’ente creditizio richiedente può omettere le informazioni relative esclusivamente ad attività non incluse nel programma di attività di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/2580, purché indichi nella domanda le informazioni omesse e citi espressamente la base normativa dell’omissione.

Poteri di integrazione documentale dell’autorità

Dopo aver esaminato la domanda, l’autorità competente può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti se necessari per verificare il rispetto di tutti i requisiti per l’autorizzazione.

Aggiornamento delle informazioni

Il richiedente deve mantenere aggiornate le informazioni presentate nella domanda affinché esse restino complete e accurate rispetto alla propria situazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialeautorizzazione bancariaservizi e mercati finanziari

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