Sentenza del 01/03/2019 n. 6088 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato due atti di accertamento e liquidazione relativi al mancato pagamento del diritto speciale previsto dalla legge n. 762 del 1973 per merci introdotte a Livigno attraverso il valico svizzero di Ponte del Gallo. Le merci, costituite da liquori e profumi, erano di origine comunitaria. Il Comune riteneva che la locuzione "introdotti dall'estero" comprendesse tutti i prodotti non provenienti dal territorio doganale italiano, inclusi quindi quelli originari di altri Stati membri dell'Unione europea. La ricorrente sosteneva invece che il tributo potesse riguardare soltanto merci provenienti da Paesi terzi e che l'imposizione sulle merci comunitarie violasse il principio unionale di libera circolazione delle merci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale condizionato del Comune, che sosteneva il difetto di interesse della contribuente poiché l'imposta sarebbe stata trasferita sui consumatori. La Corte ha stabilito che Livigno, pur essendo fuori dal territorio doganale dell'Unione e soggetto a un regime fiscale speciale, fa parte del territorio italiano e resta soggetto ai Trattati dell'Unione europea. L'applicazione del diritto speciale a merci di origine unionale, anche se transitate dalla Svizzera, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ed è incompatibile con la libera circolazione delle merci. La locuzione "introdotti dall'estero" deve essere riferita esclusivamente alle importazioni da Paesi terzi. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio sul merito e il ricorso originario della contribuente è stato accolto; è stato inoltre disapplicato il regolamento comunale nella parte modificata dalla delibera del 20 novembre 2007. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 1 novembre 1973, n. 762, art. 2, comma 2
Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti, articoli sportivi, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici, apparecchi radio e televisivi, pelliccerie, pelletterie ed articoli di abbigliamento.
La Corte interpreta l'espressione "introdotti dall'estero" come riferita esclusivamente a merci importate da Paesi terzi rispetto all'Unione europea, non a prodotti originari di altri Stati membri.
Articoli 28 e 30 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.
Un onere pecuniario imposto sulle merci unionali per il solo attraversamento di una frontiera, senza un servizio specifico reso all'importatore, è una tassa di effetto equivalente a un dazio e quindi è vietato.
Articolo 52 TUE e articolo 355 TFUE
Il fatto che Livigno sia escluso dal territorio doganale dell'Unione non comporta la sua esclusione dal territorio di applicazione dei Trattati europei, salvo le deroghe espressamente previste.
Regolamento comunale del Comune di Livigno e delibera consiliare n. 101 del 20 novembre 2007
La locuzione "estero" è riferita a tutti i prodotti non provenienti dal territorio doganale nazionale.
La disciplina comunale è stata disapplicata nella parte in cui estendeva il diritto speciale ai prodotti di origine comunitaria, perché incompatibile con il diritto dell'Unione.
Articolo 100 c.p.c.
La contribuente conserva l'interesse ad agire contro gli atti impositivi anche se l'imposta è potenzialmente trasferibile sul consumatore, poiché l'atto incide direttamente sulla sua posizione patrimoniale e può comportare sanzioni.
Massime di principio
- L'esclusione di un territorio dal territorio doganale dell'Unione non significa, di regola, esclusione dall'applicazione dei Trattati europei: occorre distinguere tra disciplina doganale e ambito territoriale del diritto dell'Unione.
- Un tributo applicato a merci provenienti da altri Stati membri per il solo fatto di avere attraversato una frontiera, senza un servizio specifico reso all'importatore, può costituire una tassa di effetto equivalente a un dazio ed essere illegittimo.
- Per interpretare una norma nazionale risalente occorre considerare il contesto dell'ordinamento unionale vigente: il termine "estero" può non comprendere gli altri Stati membri quando la normativa europea distingue tra importazioni extracomunitarie e scambi intracomunitari.
- Il percorso fisico della merce, compreso il transito attraverso un Paese terzo, non prevale sull'origine unionale del prodotto quando la normativa applicabile tutela la libera circolazione delle merci.
- Un ente locale non può, tramite regolamento o delibera, ampliare l'ambito di un tributo oltre quanto consentito dalla legge nazionale e dai principi del diritto dell'Unione; in caso di contrasto, la disciplina interna incompatibile deve essere disapplicata.
- Il contribuente destinatario di un atto impositivo ha interesse a impugnarlo anche se sostiene di poter trasferire il costo dell'imposta sui clienti, perché l'obbligazione fiscale e le eventuali sanzioni gravano direttamente su di lui.
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