Cassazione Civile, Ordinanza n. 07579/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, rideterminando sinteticamente il reddito di un professionista odontoiatra sulla base del redditometro, in ragione del tenore di vita della coppia e del possesso di numerosi beni di rilevante valore (quattro appartamenti, sei autovetture di grossa cilindrata e un'imbarcazione da diporto). Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, che alcune auto erano storiche e comportavano costi modesti, oltre a disinvestimenti effettuati nell'anno. La CTP aveva annullato l'accertamento, la CTR aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione. In Cassazione l'Agenzia ha proposto sette motivi, denunciando plurime violazioni di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifiche domande; tuttavia il contribuente ha poi chiesto la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la prova del versamento della prima rata e rilevando che non era intervenuto diniego né istanza di trattazione nel termine di legge.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i sette motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, e dell'assenza di diniego dell'Agenzia entro il termine previsto nonché di istanza di trattazione da parte della stessa Amministrazione. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, il pagamento della prima rata, il mancato diniego dell'Amministrazione entro il termine del 31 luglio 2020 e la mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come base processuale dell'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge e ne ricorrono integralmente i presupposti procedurali, il giudizio tributario pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata o comunque non contestata nei termini di legge, il giudice di legittimità non esamina i motivi di ricorso sul merito della pretesa tributaria.
- La mancata notificazione del diniego da parte dell'Ufficio entro il termine previsto e l'assenza di istanza di trattazione nel termine successivo consolidano l'effetto estintivo del processo.
- Nel regime della definizione agevolata richiamato dalla decisione, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →