Cassazione Penale, Sentenza n. 43626/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/04/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura alternativa della semilibertà ai sensi dell'art. 50 legge 26/7/1975 n.354 relativamente al residuo pena risultante da provvedimento di esecuzione della Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli del 14/9/2021. Il ricorrente deduce erronea applicazione di norme penali (art. 78 c.p., art. 4‑bis Ord. pen., art. 7 d.l. n.203/1991), sostenendo che alla data del 1/10/2015 era stata già espiata la pena ostativa e che, di conseguenza, aveva già scontato la metà della residua pena non ostativa; inoltre lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato il proscioglimento per i reati ex art. 416‑bis c.p., la revoca di tre anni di sorveglianza speciale e il suo status di collaboratore di giustizia (art. 4‑bis, comma 1‑bis Ord. pen.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza: in presenza di unificazione di pene concorrenti con applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p., ai fini dei benefici penitenziari lo scioglimento del cumulo deve tener conto della pena originaria relativa al reato ostativo; il criterio moderatore incide soltanto sulla misura massima della pena complessiva e non sulle singole pene ai fini dell'anzianità di loro espiazione. Pertanto il computo del Tribunale (residuo di pena utile, metà pena per la liberazione condizionale, ecc.) è stato ritenuto conforme e l'istanza di semilibertà non aveva superato la soglia di ammissibilità. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 50
"soglia di ammissibilita' di espiazione pena di cui all'art. 50, secondo comma, Ord. pen."
Stabilisce la soglia di pena effettivamente espiata necessaria per l'ammissione a misure alternative (es. semilibertà); il Tribunale ha verificato che alla data dell'istanza tale soglia non era stata superata.
codice penale, art. 78
"il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen. ... non determina alcun effetto sulle singole pene oggetto di cumulo"
Il criterio moderatore, applicato per non superare il massimo legale nella somma delle pene concorrenti, incide solo sulla pena complessiva risultante dal cumulo e non modifica la misura originaria delle singole pene ai fini dell'accertamento dell'espiazione delle stesse per l'applicabilità dei benefici.
Ordinamento penitenziario, art. 4‑bis
"art. 4‑bis Ord. pen. (norma che disciplina i reati ostativi ai benefici penitenziari)"
I reati ostativi fanno venir meno la possibilità di godere di determinati benefici fino a quando non sia considerata superata l'ostatività (in presenza di cause di esclusione o prescritti accertamenti). L'essere stato collaboratore non determina automaticamente l'eliminazione dell'ostatività senza un'adeguata valutazione formale.
d.l. n. 203 del 1991, art. 7
Norma richiamata nel ricorso; dalla sentenza non emerge che abbia inciso direttamente sul giudizio di ammissibilità della misura alternativa nella fattispecie concreta.
codice di procedura penale, art. 616
"condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen."
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata dalla Corte alla parte soccombente.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 30753 del 15/12/2022 (Zavattieri)
"per effetto dello scioglimento del cumulo (...) ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto la quale, per scongiurar l'effetto ostativo, deve risultare interamente scontata"
Principio applicato dal Collegio: nella verifica dei benefici penitenziari occorre tenere conto della pena originaria relativa all'eventuale reato ostativo, non della pena risultante dopo il criterio moderatore del cumulo.
Massime di principio
- Se le pene concorrenti sono state "moderate" ai sensi dell'art. 78 c.p., ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari (es. semilibertà, liberazione condizionale) va considerata la pena originaria del reato ostativo; il criterio moderatore non annulla l'ostatività né riduce la necessità che la singola pena ostativa risulti integralmente espiata.
- La soglia di ammissibilità prevista dall'art. 50 Ord. pen. deve essere verificata concretamente alla data di presentazione dell'istanza; se la quota di pena richiesta (es. metà della pena per la liberazione condizionale) non è ancora decorso, l'istanza è inammissibile.
- L'essere stato collaboratore di giustizia o il proscioglimento da singoli reati non elimina automaticamente l'effetto ostativo: occorre che tali elementi siano formalmente riconosciuti e valutati dal giudice competente ai fini della perdita dell'ostatività.
- In sede di impugnazione per inammissibilità di benefici penitenziari le censure devono riguardare elementi pertinenti alla valutazione dell'ammissibilità; deduzioni generiche o basate su atti/elementi non valutabili nel rito di ammissione sono destinate a non incidere sull'esito.
- La giurisprudenza di legittimità prevalente considera lo scioglimento del cumulo come non idoneo a modificare l'autonomia delle singole pene ai fini della verifica dell'espiazione richiesta per i benefici.
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