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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32899/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando in primo luogo la mancanza del requisito della gravità indiziaria in relazione all'unico episodio di cessione attribuito (sostiene che le intercettazioni e gli scambi di messaggi non dimostrerebbero incontro né consegna di droga) e denunciando la manifesta illogicità della motivazione. In secondo luogo deduce la carenza della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, contestando la qualificazione del pericolo di reiterazione come priva di dati di fatto, soprattutto considerando che la misura venne eseguita quattro anni dopo il fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta le censure sul profilo della gravità indiziaria ritenendo che il Tribunale del riesame abbia fornito adeguata e logica motivazione, fondata su captazioni telefoniche, positioning e riscontri fattuali (recupero del pacco con circa 500 g di cocaina, conversazioni corroborative). Tuttavia accoglie il motivo relativo alle esigenze cautelari: la motivazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione viene ritenuta sostanzialmente tautologica e priva di elementi fattuali idonei, anche alla luce del decorso temporale di quattro anni; perciò la Corte annulla l'ordinanza limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Catania per un nuovo esame su quel punto. Viene disposto l'inoltro agli uffici per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la contestazione penale a carico del ricorrente era fondata su tale articolo (cessione di circa 500 g di cocaina).

  • Codice di procedura penale, art. 125 comma 3

    Richiama il requisito della gravità indiziaria per l'adozione delle misure cautelari personali; la Corte verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza di questo requisito.

  • Codice di procedura penale, art. 309 comma 9

    Norme inerenti all'adozione delle misure cautelari in sede di giudice per le indagini preliminari e all'istruttoria: citata nella doglianza sul mancato rispetto dei limiti probatori per la custodia cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. c) ed e)

    Indicano rispettivamente i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e per manifesta illogicità della motivazione; il ricorrente aveva impugnato sulla base di tali lett. e la corte ha distinto le questioni valutando ammissibili/inammissibili le censure applicabili.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Richiamato nel ricorso in relazione alle censure sul procedimento probatorio e alla correttezza della ricostruzione indiziaria; la Corte non ha ritenuto che ne derivi vizio di motivazione sufficiente per cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Citato dal ricorrente nel contesto delle censure procedurali; la Corte non ha ritenuto fondate le contestazioni tali da comportare annullamento con riguardo alla gravità indiziaria.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94 comma 1-ter

    Norma procedurale cui la Corte rimanda per gli adempimenti conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio; la Corte dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari non riesamina integralmente il compendio probatorio: verifica invece se il giudice di merito abbia dato adeguata, logica e congrua motivazione in ordine alla gravità indiziaria.
  • Elementi tecnici come intercettazioni telefoniche, positioning del cellulare e riscontri materiali (es. pacco recuperato con stupefacente) possono costituire un quadro indiziario tale da sostenere la misura cautelare, purché integrati in una motivazione coerente.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, fuga, inquinamento probatorio) richiedono motivazione concreta e non affermazioni tautologiche: è necessario indicare fatti attuali o elementi di specifica gravità che giustifichino il pericolo, specie se la misura è adottata molto tempo dopo i fatti.
  • Se la motivazione circa la gravità indiziaria è adeguata ma quella sulle esigenze cautelari è carente, la Cassazione può annullare la misura limitatamente a quest'ultimo profilo e rinviare per nuovo esame.
  • In situazioni similari la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di elementi concreti e attuali a fondamento del pericolo di reiterazione (es. cessazione dell'attività, mancata contiguità temporale, assenza di collegamenti recenti), mentre l'accusa dovrà documentare continuità, organizzazione e operatività recenti per resistere al sindacato di legittimità.
  • Le contestazioni sulla valutazione degli indizi devono essere inquadrate evitando di chiedere alla Corte di Cassazione una rivalutazione fattuale completa: è più efficace mostrare carenze logiche o omissioni nella motivazione del giudice di merito.

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